Revoca della nomina del direttore d’accademia e vizi della procedura elettorale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6335 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del direttore di un’Accademia di Belle Arti, preceduta da una procedura elettorale e adottata con decreto ministeriale, si configura come atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Nel vaglio incidentale sulla regolarità della procedura il giudice ordinario applica i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa: vige il principio di strumentalità delle forme, coniugato con quello di conservazione degli atti elettorali, per cui la mera irregolarità non comporta l’annullamento delle operazioni in assenza di pregiudizio per le garanzie e per la libera espressione del voto. La prova di resistenza impedisce l’annullamento quando l’illegittimità non altera i risultati. Integra invece vizio sostanziale, che rende nulla ab origine la nomina dell’eletto, la sostituzione dei componenti della commissione di seggio senza dimissioni degli stessi e in mancanza dei presupposti di legge. Le censure di autotutela ex legge n. 241 del 1990 non si applicano agli atti negoziali.

Il Fatto

Il lavoratore aveva adito il Tribunale per accertare il diritto a ricoprire l’incarico di direttore di un’Accademia di Belle Arti, già conferitogli con decreto ministeriale, chiedendo la reintegrazione nell’incarico e il risarcimento dei danni all’immagine e da ritardata assunzione.

Il Ministero, dopo aver sospeso il decreto di nomina per verificarne le procedure, lo aveva revocato e aveva rinnovato la procedura elettorale. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, rilevando plurimi profili di illegittimità nella procedura concorsuale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: il d.P.R. n. 132 del 2003, che individua il direttore tra gli organi necessari delle istituzioni di alta formazione artistica, e l’art. 25, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, che equipara tale direzione alla dirigenza dei capi d’istituto. Il provvedimento impugnato, al pari di quello di nomina, è atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, e il giudice è chiamato a vagliare in via incidentale la regolarità della procedura elettorale.

Il fulcro del ragionamento è l’applicazione dei principi amministrativi elaborati in materia elettorale. Il principio di strumentalità delle forme, congiunto con quello di conservazione delle operazioni elettorali, comporta l’operatività dell’illegittimità non invalidante: le regole formali sono strumentali e la loro violazione assume rilievo solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato. La prova di resistenza, nel contemperamento tra ripristino della legalità e salvaguardia della volontà del corpo elettorale, non consente l’annullamento se l’illegittimità non modifica i risultati. La Corte richiama Cons. Stato, III Sezione, n. 5051 del 2020, Cons. Stato, III Sezione, n. 3045 del 2020, Cons. Stato, II Sezione, n. 984 del 2022, Cons. Stato, II Sezione, n. 5428 del 2021 e Cons. Stato, II Sezione n. 3722 del 2022.

Calando tali principi nel caso concreto, la Corte distingue due profili. Quanto alla composizione dell’elenco degli elettori, il ricorrente non deduce di aver allegato e provato la prova di resistenza della propria elezione, circostanza che potrebbe evidenziarne il carattere meramente formale del vizio. Diversa è invece la commissione elettorale, cui spettano compiti rilevanti nella fase preparatoria e nello svolgimento delle elezioni: la modifica dei suoi componenti, la cui nomina spetta al Consiglio Accademico, in mancanza di dimissioni di quelli in carica, integra un vizio sostanziale che vizia il procedimento e, a valle, la nomina dell’eletto, nulla ab origine in mancanza dei presupposti di legge. Sul punto il ricorrente si è limitato a indicare le funzioni del direttore, senza provare il legittimo esercizio in concreto di tali poteri.

Quanto alla relazione ispettiva, la Corte rileva che si chiede un inammissibile riesame della valutazione della prova documentale, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del ragionevole e del plausibile, come affermato da Cass. n. 11176 del 2017 e, sul riservato apprezzamento del giudice di merito, da Cass. n. 1234 del 2019 e Cass. n. 20553 del 2021.

Infine, le doglianze sull’illegittimità della revoca per violazione della legge n. 241 del 1990 non conducono a diverse conclusioni: si discute di atti negoziali, sottratti alla disciplina dell’atto amministrativo e alla normativa sull’autotutela (si v. Cass. n. 29776 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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