Revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore straniero (TAR Campania n. 2105 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno dello straniero, la revoca del nulla osta adottata a notevole distanza temporale dall’ingresso e dalla sua efficacia non può travolgere la posizione del lavoratore estraneo alle condotte del datore di lavoro. Ove il cittadino straniero versi in buona fede e abbia reperito una nuova e seria occasione di lavoro, si configura in capo a lui una condizione soggettiva meritevole di tutela ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. L’Amministrazione è allora tenuta a operare un bilanciamento di interessi che valorizzi il positivo inserimento economico e sociale dello straniero, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le mancanze del datore di lavoro non possono essere addebitate al lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia il 31 marzo 2024, dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso in data 1 gennaio 2024 e il visto il 28 marzo 2024. Il datore di lavoro originario aveva presentato richiesta per venti lavoratori; a distanza di mesi emergeva che a suo nome risultavano oltre trecento domande di nulla osta.
Il nulla osta veniva revocato con provvedimento dell’8 aprile 2025, conosciuto dal ricorrente il giorno successivo. Nelle more, il lavoratore stipulava un contratto con altro datore di lavoro a Salerno. Proponeva ricorso davanti al TAR Campania per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, oltre che dell’art. 5 TUI e delle pertinenti disposizioni della legge n. 241/1990. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 2174 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione del valore delle sopravvenienze nella materia dell’immigrazione, muovendo dall’art. 5 TUI. Il ricorso è ritenuto fondato sulla scorta della giurisprudenza della stessa Sezione e delle decisioni del Consiglio di Stato n. 1977 del 2025.
Il Collegio osserva che, quando il nulla osta sia stato revocato dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso e il cittadino straniero risulti in buona fede, avendo nel frattempo trovato una nuova occupazione, si determina una condizione soggettiva che merita tutela nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le mancanze del datore di lavoro non possono essere addebitate al lavoratore, dovendosi invece valorizzare il suo positivo inserimento nella vita economica e sociale. Richiama sul punto le proprie sentenze n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025.
L’Amministrazione, dal canto suo, non ha approfondito la circostanza, rappresentata dal datore originario, di voler comunque procedere all’assunzione dei venti lavoratori effettivamente richiesti. Inoltre non ha operato quel bilanciamento di interessi che il giudice amministrativo reputa doveroso quando il lavoratore in buona fede dimostri di aver trovato una effettiva e seria nuova occasione di lavoro.
Su queste basi il provvedimento impugnato è annullato. Le peculiari connotazioni della controversia inducono il Collegio a compensare le spese di lite.
Nota della Redazione
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