Conversione in rito ordinario della domanda di concessione demaniale per impianti rinnovabili (TAR Puglia n. 384 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente il diniego di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientra nel novero delle materie elencate dall’art. 119 c.p.a., norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione. Ne consegue che il giudice adito con il rito abbreviato deve disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito in quello ordinario, senza che ciò precluda l’apprezzamento delle esigenze cautelari del ricorrente. In tali ipotesi, la tutela urgente può essere adeguatamente garantita mediante la celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile. L’Autorità di Sistema Portuale aveva comunicato la conclusione del procedimento mediante archiviazione dell’istanza, provvedimento avverso il quale la società ha proposto ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche gli atti presupposti, tra cui un decreto commissariale relativo alla pianificazione delle aree portuali, conosciuto solo in seguito ad accesso agli atti.
La società ha azionato il contenzioso con il rito abbreviato, ma il Tribunale ha rilevato che la materia in contesa non risulta sussumibile nelle fattispecie contemplate dall’art. 119 c.p.a., di carattere eccezionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di dover verificare la correttezza del rito prescelto dalla parte ricorrente. Ha evidenziato che l’art. 119 c.p.a. contempla un elenco tassativo di materie per le quali è previsto il rito abbreviato, istituto di carattere eccezionale e come tale soggetto a stretta interpretazione. La controversia relativa a una concessione demaniale per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile non rientra in nessuna delle categorie elencate dalla norma, né può esservi ricondotta per analogia o interpretazione estensiva.
Sulla base di tale rilievo, il Tribunale ha disposto la conversione del rito in quello ordinario, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., non essendo preclusa la prosecuzione del giudizio secondo le regole del rito corretto.
In ordine alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessità di adottare misure cautelari più incisive. Ha pertanto fissato l’udienza pubblica di discussione del merito, compensando le spese relative alla fase cautelare.
Nota della Redazione
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