La mancata impugnazione dell’ordine di demolizione determina l’acquisizione gratuita ipso iure (TAR Calabria n. 387 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, si verifica ipso iure con il decorso infruttuoso del termine assegnato per la demolizione, senza necessità di un atto dichiarativo costitutivo. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire, successivamente adottato, ha natura meramente accertativa di uno stato di fatto e può costituire titolo per la trascrizione nei registri immobiliari o per l’immissione in possesso. Ne consegue che, una volta consolidatasi l’acquisizione, il verbale non lede autonomamente la posizione giuridica del proprietario, difettando l’interesse alla sua impugnazione. L’eventuale sanabilità dell’abuso o la sopravvenuta distruzione del manufatto non assumono rilievo se successive all’acquisizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 18/1999, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Fiumefreddo Bruzio nel 2026, chiedendone la sospensione cautelare. La vicenda traeva origine da un’abuso edilizio commesso dal de cuius, al quale era stata intimata la demolizione; l’istanza di condono era stata presentata solo successivamente allo spirare del termine indicato nell’ordinanza di demolizione. Il ricorrente eccepiva, tra l’altro, la sanabilità dell’opera e la sua parziale distruzione a seguito di un incendio, circostanze che assumeva dirimenti rispetto all’acquisizione del bene.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si verifica ipso iure col decorso del termine indicato nell’ordinanza di demolizione, senza che occorra un atto formale di accertamento. A sostegno, ha citato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2023 e la successiva giurisprudenza conforme, evidenziando che nel caso di specie l’effetto acquisitivo si era già prodotto in capo al de cuius, ben prima della presentazione dell’istanza di condono.
Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il verbale di inottemperanza impugnato avesse mera natura accertativa di uno stato di fatto già verificatosi, non essendo idoneo a fondare un interesse attuale al ricorso. Tale atto, infatti, può al più costituire titolo per la trascrizione nei registri immobiliari o per l’immissione in possesso, ma non introduce alcuna lesione nuova della sfera giuridica del proprietario, ormai privato del bene.
Il Collegio ha inoltre precisato che le circostanze della sanabilità dell’opera e della sua parziale distruzione per incendio non risultavano dirimenti, in quanto successive all’acquisizione del bene al patrimonio comunale e, pertanto, inidonee a infirmare l’effetto già consolidatosi. Sulla base di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente.
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Nota della Redazione
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