Revoca nulla osta per difetto capacità economica esclude permesso attesa occupazione (TAR Molise n. 18 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondata sulla insussistenza ab origine della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, preclude in radice il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La fattispecie non è assimilabile alla sopravvenuta indisponibilità all’assunzione disciplinata dalla circolare ministeriale n. 3836 del 20.08.2007, poiché in quest’ultima ipotesi i requisiti del datore sussistono e la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non è imputabile allo straniero. Il potere di revoca non è limitato alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti, configurandosi come revoca sanzionatoria espressione di potere vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura su richiesta di una società. Quest’ultima, dopo aver assicurato l’avvio della pratica, si rendeva irreperibile, omettendo l’assunzione. Il SUI non provvedeva alla convocazione per la definizione della pratica, né sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dall’interessato.

Il ricorrente agiva quindi avverso il silenzio inadempimento. Sopravveniva il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato per insufficienza del volume d’affari datoriale, impugnato con motivi aggiunti. Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva la domanda di sospensione e disponeva la prosecuzione nelle forme del rito ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio avvia la disamina dai motivi aggiunti, trattandoli congiuntamente. Il provvedimento di revoca risulta motivato mediante richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dalla locale ITL presso l’Agenzia delle Entrate, che avevano evidenziato un volume d’affari insufficiente al rilascio di qualunque nulla osta. A fronte di tale motivazione il ricorrente non ha formulato puntuali censure, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di supporto documentale. Il provvedimento è pertanto immune dalle censure articolate.

Il Tribunale osserva che la revoca del nulla osta non è circoscritta alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, estendendosi a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti. Essa costituisce revoca sanzionatoria, espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo.

Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio rileva che la comunicazione di avvio era stata indirizzata alla sola società, non essendo l’indirizzo PEC riferibile al ricorrente. La censura sarebbe stata, sotto tale profilo, potenzialmente meritevole di accoglimento. Tuttavia, trova applicazione il primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990: per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il rilievo di inidoneità economico-finanziaria imponeva l’approdo vincolato della revoca. Il ricorrente, d’altra parte, non ha indicato elementi conoscitivi che, se introdotti in sede procedimentale, avrebbero potuto incidere sulla determinazione finale.

Il Collegio esclude poi l’assimilabilità della vicenda all’ipotesi della circolare ministeriale n. 3836 del 20.08.2007. Qui difetta ab origine il requisito della capacità economico-finanziaria del datore. Consentire il permesso per attesa occupazione in tale ipotesi significherebbe permettere l’aggiramento del sistema dei flussi e favorire condotte fraudolente. Il venir meno del titolo autorizzatorio elide ogni spazio per qualsivoglia titolo di soggiorno, anche temporaneo, e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole.

Le medesime ragioni comportano l’infondatezza del ricorso introduttivo: non è configurabile in capo al SUI l’obbligo di provvedere sull’invocato rilascio del permesso per attesa occupazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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