Revoca del nulla osta per mancato perfezionamento del contratto di soggiorno (TAR Campania n. 4127 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022 per il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, non costituisce atto dovuto e vincolato quando il mancato esito sia imputabile al datore di lavoro e il lavoratore straniero dimostri di non essere rimasto inerte. In tale ipotesi rileva la sopravvenienza di un rapporto di lavoro instaurato con un datore diverso prima della revoca, quale prova di effettiva integrazione sociale. La revoca automatica contrasta con il principio desumibile dall’art. 4, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, con la buona fede e l’affidamento, nonché con ragionevolezza e proporzionalità. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, invece, presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e poi cessato, e non può fondarsi sulla mera mancata instaurazione del rapporto originario.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna la revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, rilasciato in suo favore nel maggio 2023 su istanza del datore di lavoro, e il conseguente diniego di permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli nell’agosto 2025.

La revoca si fonda sulla mancata presentazione della documentazione del datore e del lavoratore e, soprattutto, sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, per non aver il datore aderito all’invito. Il ricorrente sostiene che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile e che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione. L’amministrazione replica che la revoca è atto dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in assenza di immediata acquisizione degli elementi ostativi e prevede che al loro successivo accertamento negativo consegua la revoca del nulla osta e del visto. La norma configura un potere tendenzialmente vincolato.

La Sezione, tuttavia, non ritiene che il mancato perfezionamento del procedimento determini automaticamente la revoca quando sia imputabile al datore di lavoro e il lavoratore dimostri di non essere rimasto inerte e di aver instaurato, in data anteriore alla revoca, un rapporto di lavoro con un datore diverso. In tale evenienza la revoca automatica si pone in contrasto con l’art. 4, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998, con i principi di buona fede e affidamento e con ragionevolezza e proporzionalità, risultando irragionevole far gravare sullo straniero incolpevole l’alea del protrarsi della procedura.

Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né documentato la sopravvenienza di elementi utili al rilascio di un titolo di soggiorno. Il Collegio richiama l’orientamento che considera il meccanismo dei flussi rigidamente vincolato al rapporto per cui il nulla osta è stato rilasciato: se il rapporto non si perfeziona, viene meno il presupposto del titolo. Ne derivano la non equiparabilità della mancata instaurazione alla perdita del lavoro, l’irrilevanza del rapporto con un diverso datore e l’impossibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione, che presuppone un rapporto già esistente e poi cessato.

Il Collegio dà atto di un indirizzo non univoco, che valorizza la posizione sostanziale del lavoratore e le sopravvenienze. La Sezione colloca il proprio orientamento nel solco di tale secondo indirizzo, ma esclude che la pretesa al permesso per attesa occupazione possa fondarsi sulla sola circostanza del mancato perfezionamento per fatto del datore, perché ciò contrasterebbe con l’art. 22, comma 11, d.lg. n. 286 del 1998 e introdurrebbe una sanatoria in via giurisprudenziale. Il richiamo alla circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 non è idoneo a derogare al dato legislativo primario, essendo peraltro riferita a un assetto procedimentale anteriore.

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, la non ammissione va confermata. Se per i redditi prodotti in Italia l’autocertificazione può ritenersi sufficiente, non altrettanto vale per quelli prodotti all’estero, per i quali l’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 esige la certificazione consolare. La Corte costituzionale n. 157 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non consente, in caso di impossibilità, di produrre una dichiarazione sostitutiva. Nella specie non è dimostrata l’impossibilità, ed è comunque esigibile il solo inoltro della richiesta all’autorità consolare. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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