Cittadinanza per naturalizzazione e requisito reddituale parametrato alla soglia di esenzione sanitaria (TAR Lazio n. 509 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presuppone un potere valutativo di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Il requisito dell’autosufficienza reddituale va accertato tanto al momento della presentazione della domanda, con dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, quanto fino al giuramento, e richiede stabilità e continuità, non essendo sufficienti flessioni meramente transitorie. In mancanza di una soglia fissata dal legislatore, è legittimo il parametro individuato dalla Circolare del Ministero dell’Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, che richiama la soglia di esenzione dalla spesa sanitaria di cui all’art. 3 del d.l. n. 382/1989. Grava sull’istante, per il principio dell’onere della prova, dimostrare il possesso del requisito, né l’Amministrazione è tenuta a considerare elementi di fatto non allegati.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 25 novembre 2016 istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Esperita l’istruttoria e comunicato il preavviso di rigetto, il Ministero dell’interno ha respinto la domanda con decreto del 13 gennaio 2021, per mancanza del requisito reddituale, non risultando dimostrata la continuità della capienza reddituale negli anni considerati.

La richiedente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione della Circolare del 05.01.2007, lamentando l’omessa considerazione dei redditi del marito e del figlio conviventi. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un apprezzamento di opportunità sull’inserimento dell’istante nella comunità nazionale. L’Amministrazione deve verificare che nel soggetto risiedano le qualità e i requisiti necessari, tra cui la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi.

Il requisito in esame impone di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La sua ratio non è solo di sicurezza pubblica, ma anche di garanzia dell’utile inserimento dello straniero nella collettività, con il concorso, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica.

La valutazione va effettuata tenendo conto del reddito maturato al momento della domanda, corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, e di quello successivo, fino al giuramento. Il requisito richiede stabilità e continuità: non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie, ma le criticità riscontrate non possono essere considerate tali.

Il legislatore non ha fissato una soglia minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione. È pertanto legittimo il parametro attinto dalla Circolare DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, che richiama la soglia di esenzione dalla spesa sanitaria del titolare di pensione di vecchiaia, incrementata in presenza del coniuge e dei figli a carico. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto congrua tale soglia, che evita valutazioni arbitrarie e divergenti.

Nel caso concreto, il Collegio rileva che la ricorrente è fiscalmente a carico del coniuge e non ha allegato i redditi del figlio in alcuna fase del procedimento: non può quindi rimproverarsi all’Amministrazione di non averli considerati. Per il principio desumibile dall’art. 2697 c.c., l’onere della prova dei requisiti grava su chi aspira allo status. Le risultanze di Punto Fisco confermano le criticità contestate, mentre le produzioni della ricorrente non offrono elementi probatori adeguati. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese; resta ferma la possibilità di reiterare la domanda una volta consolidato il reddito minimo per un triennio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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