Legittimo il divieto prefettizio di detenzione armi in caso di conflittualità familiare (TAR Calabria n. 708 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, il porto e la detenzione non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto, riconoscibile solo a fronte della piena affidabilità del soggetto circa il corretto uso del mezzo di offesa. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e ha finalità non punitive, ma preventive, potendo fondarsi su valutazioni probabilistiche e su elementi di mero fumus. Ne consegue che il divieto di detenzione di armi è legittimo anche quando il soggetto sia stato assolto in sede penale, ove la pronuncia non escluda l’oggettività delle condotte e permanga un quadro di conflittualità familiare non compatibile con la piena affidabilità. Il sindacato giurisdizionale resta limitato all’irragionevolezza e all’illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Catanzaro gli ha vietato la detenzione di armi e munizioni, nonché il provvedimento del Questore che gli ha revocato la licenza di porto di fucile. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati dopo che l’interessato era stato sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, a seguito di querela della coniuge.

Davanti al TAR Calabria il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe fatto leva solo sulla vicenda penale, senza una valutazione complessiva della personalità e della vicenda di crisi coniugale, e omettendo di considerare la successiva assoluzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e la funzione del provvedimento ex art. 39 TULPS. Il porto d’armi è configurato quale eccezione al divieto generale, riconoscibile solo a fronte della completa sicurezza circa il buon uso: l’interessato deve essere persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.

Da tale premessa il TAR deduce la natura ampiamente discrezionale del giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Nel bilanciamento degli interessi prevale quello pubblico della sicurezza e dell’incolumità rispetto a quello del privato.

Su queste basi il Collegio afferma che la finalità del provvedimento è preventiva e non sanzionatoria: non occorre un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non offra completo affidamento. I precedenti richiamati — tra cui Cons. Stato n. 2614/2020 e Cons. Stato n. 1790/2019 — confortano la sufficienza di considerazioni probabilistiche e di elementi di mero fumus.

Passando al caso concreto, il TAR rileva una situazione oggettiva di conflittualità familiare con forti tensioni, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte. Il Collegio precisa che l’intervenuta assoluzione è irrilevante, perché il giudice penale ha escluso non l’offensività dei fatti, ma solo l’abitualità dei maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.; la valutazione amministrativa ha presupposti e finalità differenti.

Il ricorso è pertanto respinto come integralmente infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e revoca del gratuito patrocinio precedentemente concesso, in ragione della manifesta infondatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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