Revoca del nulla osta per condanna del datore e motivazione apparente (TAR Piemonte n. 910 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto assoluto di motivazione, la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato adottata mediante modulo prestampato recante ipotesi motivazionali distinte e contrastanti, che non consente di ricostruire l’iter decisorio e non dà conto dell’esame delle osservazioni presentate dall’interessato. La condanna penale del datore di lavoro, per titolo di reato estraneo alle fattispecie ostative previste dagli artt. 22, commi 5-bis e 5-ter, e 24, commi 12 e 13, d.lgs. n. 286/1998, non integra di per sé presupposto della revoca ex art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022. Il vizio attinente al mancato esame delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è insanabile in giudizio, non essendo consentita la dimostrazione dell’irrilevanza del vizio ai fini del contenuto della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro, adottata dallo Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura e notificata il 31.03.2025. La determinazione si fonda sulla intervenuta condanna della datrice di lavoro per furto aggravato ex art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., divenuta definitiva, ritenuta ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e idonea a giustificare la revoca del titolo già rilasciato.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’inconsistenza e contraddittorietà della motivazione con omesso esame delle memorie procedimentali; la lacunosità dell’istruttoria, per mancata valutazione dei presupposti del permesso per attesa occupazione; la violazione dell’affidamento, essendo la condanna della datrice anteriore al rilascio del nulla osta. L’Amministrazione si è costituita rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità in materia di immigrazione. L’istanza cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che non vi è contezza della riapertura dell’istruttoria in adempimento dell’ordinanza cautelare, né dell’emissione di un provvedimento conclusivo sostitutivo di quello impugnato. Il ricorso è dunque procedibile.
Nel merito, coglie nel segno la doglianza sulla motivazione apparente. L’atto impugnato consiste in un modulo prestampato, non compilato, nel quale figurano ipotesi motivazionali distinte e contrastanti poste sul medesimo piano. Anche a voler individuare nella condanna della datrice la reale giustificazione, i passaggi successivi impediscono di ricostruire l’iter decisorio: non è chiaro se l’Amministrazione abbia realmente valutato le osservazioni trasmesse via PEC, né per quali ragioni le abbia ritenute insufficienti. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 8669 del 2018 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5592 del 2023: la motivazione è strumento di verifica dei limiti della discrezionalità e presidio sostanziale della legalità dell’azione amministrativa.
Risulta altresì frustrata la funzione del contraddittorio procedimentale, poiché le osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 sono ridotte a mera formalità e non incidono sul merito della decisione predeterminata.
Il Collegio aggiunge che il titolo di reato per cui la datrice è stata condannata non rientra tra le fattispecie ostative al rilascio del titolo di soggiorno ex artt. 22, commi 5-bis e 5-ter, e 24, commi 12 e 13, d.lgs. n. 286/1998. In assenza di più perspicui indici probatori, la condanna non costituisce incontrovertibile indice dell’incapienza economico-finanziaria del datore, ipotesi che l’Amministrazione non ha nemmeno prospettato (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 65 del 2024). Non vi è prova di precedenti penali a carico del ricorrente ex artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Non risultano integrati i presupposti della revoca.
Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, per la natura discrezionale del provvedimento, e ritiene preclusa la sanatoria ai sensi del secondo periodo, non applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis (Cons. Stato, Sez. III, n. 8372 del 2023). Il primo motivo è fondato e assorbe gli ulteriori. La determinazione è annullata, con restituzione degli atti all’Autorità procedente per il riesame, fermo l’effetto conformativo del giudicato. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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