Annullamento parziale dell’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per l’area eccedente il sedime (TAR Campania n. 5030 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, costituisce sanzione automatica e doverosa conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, non soggetta a specifici obblighi motivazionali sulle ragioni di pubblico interesse che assistono l’estensione dell’acquisizione medesima. L’eventuale nullità o inesistenza della notificazione del provvedimento di acquisizione è sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza e lo abbia impugnato. La pendenza di sequestro penale non costituisce impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione di demolizione. L’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime, nei limiti del decuplo della superficie utile abusiva, postula l’obbligo per l’Amministrazione di esplicitare le modalità del calcolo in relazione ai parametri urbanistici astrattamente applicabili.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il decreto dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza alle ingiunzioni di ripristino di numerosi abusi edilizi. La società deduceva plurimi vizi, tra cui la mancata notifica del provvedimento, la pendenza di un sequestro penale, l’avvenuta demolizione delle opere e la violazione del principio di proporzionalità per l’acquisizione dell’intera particella, censurando altresì la mancata indicazione delle ragioni dell’ablazione di un’area ulteriore rispetto al sedime.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla notifica, applicando il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.: la ricorrente aveva dimostrato di aver avuto piena conoscenza del provvedimento impugnandolo, con conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio notificatorio. Quanto al sequestro penale, il Collegio ha escluso che esso costituisca impedimento all’esecuzione dell’ingiunzione, precisando che il destinatario avrebbe potuto richiedere il dissequestro per ottemperare, senza che la tardiva istanza di sanatoria potesse paralizzare termini già decorsi.

Il Tribunale ha poi respinto la tesi della restitutio in integrum per intervenuta demolizione, affermando che l’effetto acquisitivo si era già prodotto ipso iure allo scadere infruttuoso del termine di novanta giorni, essendo la successiva demolizione d’ufficio successiva all’acquisto. Ha inoltre ritenuto legittimo il decreto di acquisizione quale atto formale ricognitivo dell’inottemperanza, correttamente fondato sul verbale della polizia municipale avente valore endoprocedimentale.

La censura relativa alla proporzionalità è stata respinta, ma il Collegio ha accolto la doglianza sul difetto di motivazione limitatamente all’acquisizione dell’area circostante il sedime. Richiamando il principio secondo cui l’acquisizione è conseguenza automatica dell’inottemperanza, ha tuttavia precisato che l’estensione dell’area ulteriore, nei limiti del decuplo, richiede l’esplicitazione del calcolo in base alla normativa urbanistica applicabile. Nel caso di specie, il Comune aveva addirittura affermato l’impossibilità del calcolo per l’indice di edificabilità pari a zero, omettendo ogni motivazione sulla necessità dell’area acquisita.

La sentenza ha quindi disposto l’annullamento parziale del provvedimento, limitatamente all’acquisizione dell’area circostante quella di sedime, e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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