Autorizzazione infrastrutture di rete, silenzio-assenso non superabile dal preavviso di rigetto (TAR Piemonte n. 914 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento autorizzatorio per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico funzionale alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, decorso infruttuosamente, determina in ogni caso la formazione tacita del titolo autorizzatorio. Si tratta di un’ipotesi speciale di assenso tacito rispetto a quella generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990, che opera anche quando siano coinvolti interessi sensibili, con la conseguenza che non trovano applicazione le limitazioni poste dal comma 4 della medesima disposizione. Il perfezionamento del silenzio-assenso consuma il potere dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, salvo il solo annullamento in autotutela. Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sospende i termini di conclusione del procedimento, ma non è idoneo a impedire la formazione del titolo tacito che opera ex lege; i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini sono inefficaci ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, espressamente richiamato dall’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
Una società operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche ha presentato alla Provincia un’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un intervento in fibra ottica lungo una strada provinciale, con occupazione di suolo pubblico. La progettazione prevedeva l’impiego della tecnica di scavo in minitrincea, metodologia a basso impatto ambientale, in luogo della perforazione orizzontale, non ritenuta praticabile per la consistenza del sottosuolo.
Dopo un preavviso di rigetto, motivi ostativi e un’ulteriore nota di disponibilità condizionata, la Provincia ha adottato il provvedimento espresso di diniego, motivato sull’omessa valutazione di soluzioni tecniche alternative e sul pregiudizio arrecato all’infrastruttura stradale. La società ha impugnato il diniego e chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza, con declaratoria di inefficacia degli atti successivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e assorbenti le censure del secondo motivo. Il Collegio muove dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, che prevede testualmente come, trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso o indetto un’apposita conferenza di servizi, la domanda si intenda in ogni caso accolta.
La norma, volta ad attribuire carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione delle infrastrutture e del relativo servizio pubblico, configura un’ipotesi speciale di assenso tacito rispetto a quella generale dell’art. 20 della legge n. 241/1990, poiché il titolo autorizzativo può formarsi per silentium anche quando sono coinvolti interessi critici o sensibili. Ne deriva l’inapplicabilità, nella specie, delle limitazioni dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
Il perfezionamento del silenzio-assenso comporta la consumazione del potere di provvedere sull’istanza: l’amministrazione non può più pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento tacito già formatosi. Nel caso concreto, a fronte dell’istanza del 10 luglio 2025, il preavviso di rigetto è intervenuto il 23 luglio 2025 e il diniego finale solo il 17 ottobre 2025.
Il Collegio osserva che, anche a non voler seguire l’orientamento che esclude l’effetto sospensivo del preavviso nelle procedure soggette al silenzio-assenso del Codice, il preavviso di diniego ha semplicemente sospeso i termini, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine in mancanza delle stesse. Il preavviso non è idoneo di per sé a impedire la formazione del titolo che opera ex lege. Inoltre, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003 consente al responsabile del procedimento di richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, la rettifica o l’integrazione documentale: evenienza non verificatasi.
Dal titolo tacito deriva l’inefficacia ex lege degli atti successivi, compreso il diniego del 17 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, espressamente richiamato dall’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003. Il ricorso è quindi accolto, accertata la formazione del silenzio-assenso e dichiarata l’inefficacia del provvedimento gravato, con condanna della Provincia alle spese di lite.
Nota della Redazione
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