Adeguamento tariffe socio-sanitarie disabili e confronto con i gestori (TAR Piemonte n. 906 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, nella quota sociale di competenza comunale, non può essere adottata dal Comune in via meramente analogica rispetto all’incremento riconosciuto dalla Regione sulla quota sanitaria. Il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari impone un confronto effettivo con le rappresentanze dei gestori accreditati e un’istruttoria sugli effettivi costi di erogazione, con particolare riguardo all’aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del CCNL di categoria. Il Comune conserva autonomia decisionale e finanziaria sulla quota sociale e non può giustificare l’incremento minimo con la competenza regionale, né omettere ogni considerazione dei costi del lavoro. L’adeguamento non deve essere automaticamente proporzionale all’aumento salariale, ma va parametrato ad esso in modo ragionevole, anche in forma scalare.
Il Fatto
Le ricorrenti, cooperative sociali iscritte alla Sezione B dell’Albo dei prestatori di servizi socio-sanitari del Comune di Torino, gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Hanno impugnato la delibera di Giunta comunale n. 826 del 19.12.2024, che ha approvato la nuova convenzione con l’ASL per il biennio 2025-2026, stabilendo un adeguamento tariffario massimo del 3,5% della sola quota sociale dei servizi residenziali, in analogia all’aumento riconosciuto dalla Regione sulla quota sanitaria.
Con motivi aggiunti hanno contestato anche le determinazioni dirigenziali di proroga dei contratti e le note attuative, chiedendo l’inefficacia della convenzione. Il solo Comune si è costituito; ASL e Regione sono rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riunito i ricorsi per connessione oggettiva, essendo identici gli atti impugnati e le censure. Ha poi ricostruito il quadro normativo: l’art. 3 septies del D.Lgs. 502/1992, il D.P.C.M. 14.02.2001, gli artt. 6 e 22 della L. 328/2000 e gli artt. 4, 6, 20 e 35 della L.R. Piemonte 1/2004, che attribuiscono ai comuni le funzioni amministrative sui servizi sociali e alla Regione la fissazione dei criteri tariffari.
Il primo motivo è fondato. Il modello di sussidiarietà sotteso al sistema impone il coinvolgimento delle rappresentanze dei gestori anche nella definizione delle condizioni economiche. Il Gruppo misto partecipato, istituito con delibera comunale n. 6283 del 05.08.2003, ha tra i suoi compiti proprio il monitoraggio dell’adeguatezza degli standard economico-finanziari in applicazione dei rinnovi contrattuali. Il Comune non ha prodotto alcun verbale da cui emerga che l’incremento del 3,5% sia stato oggetto di effettiva discussione, risultando pacifica l’assenza di una previa intesa, contrariamente a quanto avvenuto per la quota sanitaria regionale.
Anche il secondo e il terzo motivo sono accolti. È incontestato che il nuovo CCNL Cooperative sociali abbia comportato un aumento del costo del lavoro stimato tra l’11 e il 15% e che i servizi siano labour intensive. L’aumento non deve essere automaticamente proporzionale a quello salariale, potendo essere scalare e progressivo, ma non può essere ignorato. La delibera impugnata non contiene alcun riferimento al nuovo contratto né approfondimenti istruttori, e applica la delibera regionale in modo parziale.
La tesi comunale della competenza regionale esclusiva non convince. La Regione ha limitato la propria determinazione alla sola quota sanitaria, senza decidere sulla quota sociale. Il Comune ha competenza sulla quota sociale e già in passato era intervenuto in assenza di definizione regionale delle tariffe. Né il ritardo del tavolo regionale può esimere la Città dall’esercitare il proprio concorrente potere.
Sono pertanto annullate la delibera n. 826/2024, nei limiti indicati, e la nota congiunta prot. 7534 del 03.02.2025. Non sono annullati gli atti dirigenziali attuativi, non avendo arrecato pregiudizio ulteriore, né la convenzione e la delibera ASL, prive di autonoma portata lesiva. Spese compensate.
Nota della Redazione
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