Dissequestro probatorio post azione penale: competenza GIP e udienza camerale (Cass. pen. Sez. V n. 2735 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo l’esercizio dell’azione penale e prima che gli atti pervengano nella disponibilità del giudice competente per il giudizio, il giudice per le indagini preliminari è funzionalmente competente a provvedere sull’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, non essendo più applicabile l’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., per cessazione della fase delle indagini preliminari. Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari deve però essere adottato in esito ad udienza camerale celebrata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., perché, altrimenti, le parti interessate resterebbero prive di qualsiasi strumento di tutela. È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso del pubblico ministero che non si confronti con il decisivo passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame delle misure cautelari reali aveva dichiarato la nullità del decreto del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell’istanza di dissequestro di un nullaosta per la detenzione di armi, di alcune armi comuni da sparo, di una sciabola e di numerose munizioni, sottoposti a vincolo per ragioni probatorie.
L’istanza di restituzione era stata presentata dal difensore dell’imputato dopo che il pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale, con richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale del riesame avesse errato nel ritenere competente il pubblico ministero anziché il giudice per le indagini preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, costantemente ripetuto, secondo cui il giudice per le indagini preliminari è funzionalmente competente a provvedere sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate dopo l’esercizio dell’azione penale e prima che l’incarto processuale pervenga al giudice del giudizio. Richiama sul punto Sez. 3 n. 30702 del 2019, Sez. 3 n. 8079 del 2018 e Sez. 4 n. 521 del 1999.
Su questa base la doglianza del ricorrente coglie nel segno: il pubblico ministero, investito della richiesta di dissequestro, si era correttamente limitato a esprimere parere contrario, trasmettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari, non essendo più applicabile l’art. 263, comma 4, cod. proc. pen. per cessazione della fase investigativa.
Il ricorrente omette però di considerare che l’ordinanza impugnata aveva dichiarato la nullità del decreto di rigetto non solo per la ritenuta incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, ma anche per l’inosservanza della procedura degli artt. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen., avendo quel giudice deciso de plano sul rigetto e sulla restituzione.
La Corte richiama quindi il principio per cui, nel caso di istanza presentata dopo l’esercizio dell’azione penale e prima dell’inizio del giudizio, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, pur competente, va adottato in esito a udienza camerale ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. In mancanza, le parti resterebbero prive di tutela, a fronte di quella assicurata nella fase delle indagini, nel giudizio e nell’esecuzione, come affermato in Sez. 3 n. 30702 del 2019 e Sez. 3 n. 11489 del 2015.
Il ricorso è pertanto inammissibile, sia perché generico, per mancato confronto con un passaggio decisivo dell’ordinanza, sia perché manifestamente infondato.
Nota della Redazione
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