Il riesame del merito è inammissibile dopo l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 7 n. 2588 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lungi dal criticare la violazione di specifiche regole inferenziali, postuli indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata e solleciti un riesame nel merito della vicenda processuale. Il giudizio di legittimità non può essere convertito in un terzo grado di merito, quand’anche la decisione sia stata emessa a seguito di annullamento con rinvio. La struttura razionale della sentenza impugnata, ove possieda una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di rinvio, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate, è insindacabile in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la funzione di adeguamento della pena al caso concreto non trovi riscontro in situazioni fattuali favorevoli, anche in considerazione dei precedenti penali. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa dalla natura e dalle modalità di concretizzazione della condotta illecita.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto l’11 ottobre 2024 dalla Quinta Sezione penale della Cassazione, condannava l’imputato alla pena di quaranta giorni di permanenza domiciliare per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso a Mantova il 10 luglio 2016. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato come il ricorso non censurasse la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali, sollecitasse un riesame nel merito della vicenda processuale, già vagliata dalla Corte di appello di Brescia in conformità all’annullamento con rinvio. Tale operazione è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità, poiché la struttura razionale della sentenza impugnata possiede una puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata, in considerazione del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, secondo il principio già affermato da Sez. 2, n. 37689 del 2014 e Sez. 3, n. 18502 del 2015.
Quanto al merito, la Corte ha osservato che l’elevato disvalore della condotta lesiva, unitamente ai precedenti penali gravanti sul ricorrente, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui funzione è quella di adeguare la pena al caso concreto, presupponendo il riscontro di situazioni fattuali non riscontrate nella posizione del ricorrente, in linea con i precedenti di Sez. 2, n. 30228 del 2014 e Sez. 6, n. 2642 del 1999.
Il percorso argomentativo è stato ritenuto idoneo a escludere l’esimente invocata senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, non potendosi ipotizzare, anche per la natura e le modalità della condotta, la particolare tenuità dell’offesa presupposta dall’art. 131-bis cod. pen., secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13682 del 2016.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso