Riesame inammissibile se rivaluta gli indizi senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 15865 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento impugnato e della coerenza logico-argomentativa della motivazione. Sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio. La gravità indiziaria non richiede la prova piena della responsabilità, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla partecipazione dell’indagato al reato. Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione inesistente o radicalmente diversa da quella effettiva.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di associazione per delinquere, contestandogli un ruolo di supporto logistico in un sodalizio dedito a delitti contro il patrimonio. La misura si fondava su intercettazioni, perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici su tracce biologiche. Il tribunale del riesame rigettava la richiesta di annullamento, confermando il provvedimento.
Avverso l’ordinanza del riesame, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., deducendo un unico motivo incentrato sulla insussistenza della gravità indiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato i confini del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando il principio per cui non è consentita una rilettura degli elementi di fatto. Il ricorso che solleciti una diversa valutazione del compendio indiziario è inammissibile, anche quando la censura sia formalmente qualificata come vizio di motivazione.
Con riferimento alla contestazione sull’utilizzo di condotte risalenti, la Corte ha chiarito che il riesame le aveva correttamente valorizzate solo come antecedenti storici, per qualificare il ruolo dell’indagato e la continuità dei suoi rapporti, senza determinare alcuna retrodatazione della fattispecie. La gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. non richiede, inoltre, una continuità cronologica ininterrotta, essendo sufficiente l’esistenza di un vincolo stabile.
La Corte ha poi giudicato le censure sulla parcellizzazione degli indizi come espressive di una lettura frazionata del compendio. Il materiale rinvenuto nella disponibilità del ricorrente è stato correttamente posto in correlazione con gli esiti degli accertamenti tecnici, che ne avevano ricondotto parte ai coindagati, delineando un contributo stabile e funzionale all’operatività del sodalizio.
Sulla dedotta inidoneità delle conversazioni intercettate, la Suprema Corte ha escluso che il giudice di merito avesse attribuito loro un valore autonomo, avendole invece lette in modo coordinato con gli altri elementi. La censura non denunciava un effettivo travisamento della prova, ma una diversa interpretazione del loro significato, non ammessa in sede di legittimità.
In relazione alla asserita insussistenza dell’affectio societatis, la Corte ha infine evidenziato come la consapevole partecipazione al sodalizio possa essere desunta da comportamenti significativi, quali la disponibilità di un luogo di custodia di strumenti e la riconducibilità di parte di essi ai coindagati, elementi incompatibili con una presenza meramente occasionale.
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Nota della Redazione
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