Inammissibile il motivo di ricorso per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 10931 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. I limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, che consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. In tema di guida in stato di ebbrezza, all’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro fa riscontro un onere di allegazione del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ne aveva confermato la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo lamentava un vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, deducendo, in particolare, la mancata valutazione delle dichiarazioni di un teste e la ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva. Con il secondo motivo contestava un possibile malfunzionamento dell’etilometro e, con il terzo, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità. Ha quindi ribadito che la specificità del motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. esclude che il suo ambito possa essere dilatato utilizzando la “violazione di legge” di cui alla lett. c), poiché ciò stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei vizi motivazionali.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della corte di appello, giudicata logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di merito avevano dato conto degli elementi di prova raccolti, tra cui le testimonianze dei componenti della pattuglia dei Carabinieri intervenuta e del teste a discarico, evidenziando come emergesse senza dubbio che fosse il ricorrente a condurre l’autovettura in stato di ebbrezza. I contrasti tra le deposizioni erano stati valutati come irrilevanti, in quanto attinenti a elementi di natura secondaria.
Quanto alla dedotta tesi difensiva, è stata ritenuta del tutto logica la valutazione di inverosimiglianza secondo cui l’imputato avrebbe abbandonato l’auto incidentata sulla strada per recarsi a casa di un amico a bere superalcolici, per poi spostarla solo dopo diverso tempo. I motivi, pertanto, erano volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
In relazione al malfunzionamento dell’etilometro, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l’omologazione e le verifiche periodiche dello strumento siano espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 495/1992, differenziando tale disciplina da quella in tema di autovelox. All’onere probatorio dell’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche fa riscontro un onere di allegazione della contestazione del buon funzionamento da parte del soggetto accusato, non adempiuto nel caso di specie. La sentenza impugnata, avendo correttamente applicato tali principi, era pertanto immune da vizi di legittimità.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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