Revoca patente e art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: serve valutazione discrezionale (TAR Puglia n. 379 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 non determina automaticamente il diniego o la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120 cod. strada. L’Amministrazione è tenuta ad esercitare un potere valutativo di carattere discrezionale, operando un bilanciamento in concreto tra l’esigenza di prevenzione della pericolosità sociale e gli interessi personali, familiari e lavorativi dell’interessato. Detto bilanciamento presuppone una puntuale istruttoria che consideri la condotta successiva alla condanna, le circostanze del caso concreto e la complessiva situazione soggettiva, al fine di verificare se il mantenimento del titolo di guida possa effettivamente aggravare una persistente situazione di pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce aveva respinto l’istanza di riesame del diniego al rilascio della patente di guida, già negata in esito a una precedente revoca. A fondamento del diniego vi era una condanna penale per un reato in materia di stupefacenti, qualificato come ipotesi di lieve entità. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo che l’Amministrazione avesse applicato in modo automatico il divieto di rilascio della patente, senza valutare la sua situazione personale e la condotta successiva alla condanna. La Prefettura si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale n. 22/2018, secondo cui, nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, il divieto di rilascio o la revoca della patente non può costituire conseguenza automatica della condanna. La misura deve invece passare attraverso l’esercizio di un potere valutativo discrezionale dell’Amministrazione, che non può limitarsi a prendere atto della pronuncia penale.

Il Collegio ha precisato che, nei procedimenti di revoca o di diniego successivo alla revoca, l’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti. Tale bilanciamento richiede una doverosa e puntuale istruttoria, nella quale devono essere considerati anche la condotta successiva alla condanna, le circostanze del caso concreto e la complessiva situazione personale dell’interessato, con particolare riguardo agli aspetti familiari e lavorativi.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato il criterio per cui la misura della revoca o del diniego deve ritenersi necessaria e opportuna solo laddove il mantenimento del titolo di guida possa effettivamente aggravare una situazione di pericolosità sociale persistente e concreta. In tal senso, ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8599/2023.

Alla stregua di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto condivisibili le censure formulate, ravvisando il fumus boni iuris in relazione all’automatismo applicato dall’Amministrazione. Ha pertanto disposto la sospensione del provvedimento impugnato, ai soli fini dell’immediato riesame da parte della Prefettura, che dovrà pronunciarsi alla luce dei principi sopra richiamati, e ha compensato le spese della fase cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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