Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1126 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza ed ordina l’adempimento quando l’an e il quantum del credito risultino incontestati. L’importo è dovuto al valore nominale fissato dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, sicché non spetta alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Il ricorso è proponibile solo se il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2747/2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per cinque anni scolastici, la carta elettronica del docente del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.500,00.

Il ricorrente deduce la mancata esecuzione e chiede la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Prodotto dapprima il solo dispositivo, il Tribunale ha assegnato termine per il deposito del testo integrale, cui la parte ha ottemperato.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale, il Tribunale rileva la produzione di copia asseverata della sentenza e dell’attestazione di passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione della notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 12 agosto 2024. Il ricorso risulta pertanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente dichiara che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo; la parte resistente, costituitasi con comparsa di mero stile, non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditandovi la somma dovuta entro centoventi giorni.

Il Collegio esclude la maggiorazione per interessi: l’importo indicato corrisponde al valore nominale stabilito dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, richiamato dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso.

Le spese di lite sono compensate, in ragione del comportamento processuale della parte ricorrente, che ha regolarizzato le produzioni documentali solo all’esito dell’ordine istruttorio, provocando una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. Nel dispositivo il ricorso è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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