Difformità tra dispositivo e motivazione sanabile con correzione errore materiale (Cass. pen. Sez. I n. 10336 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo trascritto in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre soltanto quando il dispositivo manchi del tutto. In tale evenienza prevale il dispositivo di udienza ed è consentito il ricorso al procedimento di correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.. Diversa è l’ipotesi del contrasto tra dispositivo e motivazione non dedotto nella fase di cognizione: quello non avrebbe potuto essere rilevato in sede esecutiva con la richiesta di correzione. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione è legittimo quando si versa nella prima ipotesi.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Pescara correggeva una precedente sentenza, indicando l’esatta data di nascita dell’imputato e disponendo la cancellazione della frase “Pena sospesa e non menzione”. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen.
Secondo la prospettazione difensiva, l’errore materiale non avrebbe potuto essere corretto in sede esecutiva. La frase cancellata compariva nella sola motivazione e non anche nel dispositivo letto in udienza; la difformità avrebbe dovuto essere eccepita durante il procedimento e fino all’irrevocabilità della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha escluso, nel caso concreto, un contrasto tra dispositivo e motivazione. La divergenza riguardava il dispositivo letto in udienza — silente sui doppi benefici — e il dispositivo trascritto in calce alla motivazione depositata, che invece vi faceva riferimento. La motivazione, richiamando i precedenti non specifici dell’imputato, risultava inconciliabile con la concessione dei benefici di legge, sicché il dispositivo di udienza appariva coerente con essa.
Richiamando il costante orientamento di legittimità (Sez. VI n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), il Collegio ha ribadito che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non determina nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi di totale mancanza del dispositivo; prevale, invece, il dispositivo di udienza e la difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale.
La Corte ha poi distinto l’ipotesi del contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione: quello non avrebbe potuto essere rilevato in sede esecutiva con la richiesta di correzione (Sez. I n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503). Verificandosi nel caso di specie la prima delle due ipotesi, il giudice dell’esecuzione ha correttamente provveduto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell’errore materiale relativo alla data di nascita.
Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e rigettato, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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