Stabilizzazione dei precari regionali: valutabili solo i servizi prestati in favore dell’ultimo ente datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14847 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di stabilizzazione del precariato regionale, la disposizione che demanda alla delibera di Giunta la definizione di tempi e modalità di esecuzione del Piano pluriennale consente di stabilire che le procedure siano avviate distintamente da ciascun ente del comparto, con presentazione della domanda all’ultimo datore di lavoro precario. Sono pertanto valutabili, ai fini del requisito dei trenta mesi di servizio, i rapporti intercorsi con tale ente e quelli precedenti svolti presso altri enti del comparto, ma non anche quelli successivi, essendo tale limitazione ragionevole in quanto valorizza la competenza acquisita da ultimo nell’ente presso cui si chiede l’inquadramento.
Il Fatto
Un lavoratore, che aveva prestato attività precaria in favore della Regione e delle sue Agenzie, impugnava la mancata inclusione nella graduatoria della procedura di stabilizzazione indetta per la copertura di due posti. La Regione aveva ritenuto non utile il periodo lavorativo svolto presso un’Agenzia regionale successivamente al rapporto intrattenuto con l’Amministrazione stessa, periodo che avrebbe consentito al ricorrente di integrare il requisito dei trenta mesi complessivi e di superare la concorrente risultata vincitrice.
Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello, pur rilevando il mancato rispetto dei requisiti di specificità dell’atto di gravame, confermava la decisione nel merito. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina il primo motivo, con cui si deduceva la violazione delle norme regionali che disciplinano la stabilizzazione, censurando la scelta di non considerare i rapporti di lavoro successivi all’ultimo impiego con la Regione. Il ricorrente sosteneva che la fonte primaria, non prevedendo limitazioni, imponesse di valutare tutti i servizi precari resi a qualsiasi ente del comparto nell’arco temporale indicato dall’avviso, e che la restrizione derivasse da delibere di Giunta illegittimamente integrative.
La Corte disattende la tesi, valorizzando la circostanza che l’art. 36, comma 2, della L.R. Sardegna n. 2/2007 delegasse alla normazione secondaria la definizione delle modalità di effettuazione delle stabilizzazioni. Il Piano pluriennale, approvato con delibera di Giunta, poteva quindi legittimamente stabilire che gli enti procedessero distintamente e che la domanda andasse presentata all’ultimo ente datore di lavoro, considerando utili i soli servizi con esso intercorsi e quelli precedenti prestati ad altri enti del comparto.
Tale ricostruzione è coerente con la lettera della norma, che menziona Amministrazione, enti ed Agenzie come soggetti distinti, e con la previsione che il Piano rispetti le effettive necessità delle singole amministrazioni. La limitazione è inoltre ragionevole, poiché valorizza il servizio prestato nell’ente presso cui si chiede l’inquadramento e la competenza ivi acquisita, senza precludere al lavoratore la partecipazione a procedure indette da altri enti.
Rigetta altresì il secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: la Corte territoriale non ha affermato l’impossibilità di disapplicare atti amministrativi illegittimi, ma solo la preclusione per il giudice di esercitare poteri sostitutivi modificando il contenuto della normazione secondaria. Infondato anche il terzo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 434 c.p.c.: l’affermazione sull’insufficiente specificità dell’appello è stata superata dall’esame nel merito delle censure, non traducendosi in una declaratoria di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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