Revoca pensione reversibilità a figlio studente per superamento limite reddituale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 55 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla quota di pensione di reversibilità del figlio superstite infra-ventiseienne, iscritto a corso di studi e a carico del genitore deceduto, postula la mancanza di lavoro retribuito, oltre allo stato di vivenza a carico. In assenza di una previsione legislativa che fissi la soglia di compatibilità, il giudice è chiamato a individuare i criteri di valutazione nel caso concreto, soppesando il diritto allo studio con la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale. È legittimo il parametro del trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività.  Un’attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato, ancorché parziale, che presenti carattere di stabilità e continuità e produca un reddito superiore a tale soglia, fa perdere al figlio la prevalente qualifica di studente, con conseguente venir meno del diritto alla prestazione e obbligo di ripetizione dell’indebito.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne universitario, percepiva la pensione indiretta in qualità di figlio superstite infra-ventiseienne, iscritto a corso di studi, dal giugno 2022 fino al termine del corso legale, fissato al 31 ottobre 2023. Nel corso del rapporto lo stesso aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale per venti ore settimanali, concentrate su due giorni e mezzo a settimana, con una società datrice di lavoro, inizialmente a durata fino al 31 dicembre 2023 e poi prorogato fino al 31 marzo 2024.

In ragione dell’attività lavorativa e del reddito prodotto, l’ente previdenziale revocava la quota di reversibilità per il periodo dall’8 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 e chiedeva la ripetizione delle somme corrisposte. Il ricorrente ha proposto ricorso per il riconoscimento del diritto, contestando la legittimità del recupero. La Sezione ha rigettato la domanda, compensando le spese.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dal dato normativo di riferimento e individua i due requisiti che sorreggono il diritto alla quota di pensione ai superstiti del figlio infra-ventiseienne: la vivenza a carico del genitore assicurato deceduto e la mancanza di lavoro retribuito. La questione interpretativa concerne la portata di quest’ultimo requisito, sul quale si registra il pieno coinvolgimento delle coordinate costituzionali.

Il ricorrente richiamava la giurisprudenza costituzionale, che ha escluso come l’espressione “lavoro retribuito” possa riferirsi a qualsiasi forma di retribuzione, ancorché minimale, e ha affermato che la percezione di un piccolo reddito non incide necessariamente sulla prevalente qualifica di studente. Nella stessa direzione la Cass. n. 21707 del 2016 ha escluso che il riferimento normativo possa riguardare attività precarie, saltuarie e con minimo reddito, riferendosi alle sole prestazioni normali, durature e con adeguata retribuzione.

Il Giudice, peraltro, non ignora tali approdi. Tuttavia, rilevato il vacuum legislativo derivato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ne rimette la perimetrazione alla valutazione del caso concreto, secondo il criterio generale adottato dalle linee guida e istruzioni operative in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti. Il limite è individuato nel trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30%, riparametrato ai mesi di svolgimento dell’attività, come già affermato dalla Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 102/2023.

Nel caso di specie il reddito da lavoro del 2023 è risultato pari a euro 8.454,82 lordi, a fronte di un trattamento minimo annuo maggiorato del 30% pari a euro 10.116,47. L’attività, pur essendo part-time, presentava caratteristiche di stabilità e continuità da configurare una normale prestazione duratura, migliorando la situazione economica del percipiente. Da qui la conclusione che il ricorrente abbia perso la prevalente qualità di studente.

Il Giudice precisa che la valutazione non può essere ancorata alle spese sostenute per la frequenza universitaria e per l’alloggio, che non valgono a ritenere il limite reddituale parametrato agli oneri affrontati. Il bilancio tra il diritto allo studio, tutelato dagli artt. 3, 4, 34 e 35 Cost., e l’esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, richiamata anche con riguardo agli equilibri di bilancio, conduce al rigetto del ricorso e alla compensazione delle spese, in ragione dell’opinabilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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