Revoca del permesso di lungo soggiorno per condanna ostativa senza bilanciamento (TAR Lombardia n. 139 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la condanna per reati sintomatici della pericolosità dello straniero — segnatamente quelli riconducibili al c.d. codice rosso, come la violenza sessuale aggravata — integra l’ipotesi ostativa prevista dall’art. 9, comma 7, T.U. Immigrazione. La natura del reato, la sua gravità e le modalità di consumazione rendono recessivi gli interessi contrapposti, sicché la motivazione del provvedimento di revoca può essere tanto più scarna quanto più il fatto risulti grave. In tali casi il bilanciamento con i legami familiari e l’inserimento sociale è assorbito dalla valutazione di pericolosità, desumibile dalle stesse risultanze della pronuncia penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante in Italia dal 2010, coniugato e genitore di quattro figli minori, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2010 per lavoro subordinato.
A fondamento del ricorso ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità dell’atto, la violazione di legge per difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la mancata valutazione della pericolosità sociale e dei legami familiari. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta nel 2022; all’udienza straordinaria di smaltimento la causa è stata spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riunite le censure per connessione, le ha ritenute infondate. Il provvedimento impugnato trova base nell’art. 9, comma 7, T.U. Immigrazione, che prevede la revoca del titolo quando manchino o vengano meno le condizioni per il rilascio, ovvero in presenza di condanne, anche non definitive, per i reati richiamati dalle disposizioni del codice di rito ivi evocate.
Nel caso concreto rileva una condanna, divenuta irrevocabile nel 2021, a nove anni di reclusione per violenza sessuale aggravata commessa in danno di una congiunta minore convivente, con le ulteriori pene accessorie. La natura del reato, consumato in molteplici episodi e protrattosi nel tempo approfittando della coabitazione, rende immune da censure la valutazione dell’amministrazione.
Quanto alla pericolosità sociale, essa è adeguatamente desumibile dalle circostanze tratte dalla pronuncia penale. La mancata valutazione dei legami familiari è censura recessiva rispetto alla gravità della condotta: le violenze sono state perpetrate proprio nei confronti di una stretta congiunta convivente. Il difetto di motivazione è escluso, risultando percepibili le ragioni del rigetto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la pendenza di procedimenti penali per reati sintomatici della pericolosità può fondare le determinazioni sul titolo di soggiorno, e — a maggior ragione — vi rientra l’ipotesi di condanna irrevocabile. Nei casi più gravi di c.d. codice rosso, la condotta è così dirompente del patto sociale che è sufficiente alla revoca la mera descrizione del fatto, restando a carico dell’interessato l’eventuale prova contraria.
Sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il provvedimento dà atto dell’irreperibilità del ricorrente, profilo non contrastato con difese specifiche. La natura sostanzialmente vincolata del provvedimento rende comunque plausibile la conclusione dell’amministrazione circa l’assenza di un esito diverso del procedimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese della fase di merito.
Nota della Redazione
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