Prova motorio-attitudinale dei vigili del fuoco: il ritardo di due secondi determina l’esclusione dal concorso (TAR Lazio n. 12552 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova motorio-attitudinale di resistenza si intende superata esclusivamente quando il candidato abbia percorso l’intera distanza nel tempo limite indicato dalla lex specialis di concorso, ovvero in un tempo non superiore a 3’55” per i candidati di genere maschile. Il candidato che, pur essendo stato rinviato per infortunio in precedenti convocazioni, non comunichi alla commissione, prima dello svolgimento della prova, la persistenza dell’impedimento fisico e non alleghi idonea certificazione medica attestante la patologia alla data della prova, non può dolersi dell’esclusione. Le censure relative alle modalità di cronometraggio della prova devono essere specificamente indicate e provate, non potendosi presumere la natura manuale della misurazione quando il protocollo di esecuzione preveda il rilevamento elettronico automatico dei tempi come criterio prevalente.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti per la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale, indetto con decreto n. 34 del 21 febbraio 2022. Convocato per le prove motorio-attitudinali, il candidato, a causa di un infortunio alla gamba sinistra, documentato da certificazioni mediche di struttura pubblica, era costretto a rinviare per tre volte l’espletamento della prova di resistenza. Convocato in data 28 febbraio 2023, il ricorrente eseguiva la prova in 3 minuti e 57 secondi e 6 centesimi, tempo superiore al limite di 3 minuti e 55 secondi previsto dal bando per il superamento della prova stessa. Avverso il verbale di esclusione, la scheda di valutazione e gli atti concorsuali connessi, il ricorrente proponeva ricorso deducendo la lesione della propria posizione per non aver l’Amministrazione considerato lo stato di infortunio pregresso e contestando le modalità di misurazione del tempo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il disposto dell’art. 8 del bando di concorso, secondo cui le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare l’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo, e l’allegato A del bando, che qualifica la prova di resistenza come superata solo se il candidato percorra la distanza di 1.000 metri in un tempo non superiore a 3’55” per gli uomini.
La circostanza del mancato raggiungimento del tempo limite non è stata contestata, essendo il tempo realizzato di 3’57″6, superiore di oltre due secondi rispetto al limite previsto. La Corte ha quindi escluso che l’infortunio pregresso potesse rilevare, in mancanza di una dichiarazione del candidato resa prima della prova circa la persistenza del disturbo e di una certificazione medica idonea ad attestare la patologia alla data dello svolgimento della prova. Le certificazioni prodotte erano infatti anteriori alla prova e indicavano tempi di guarigione ampiamente decorsi. La Corte ha inoltre evidenziato che il candidato non aveva subito alcun infortunio durante l’esecuzione della prova, circostanza che avrebbe invece imposto la comunicazione immediata alla commissione.
Quanto alle censure sul cronometraggio, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato sotto quale specifico profilo il protocollo non fosse stato rispettato e non aveva dimostrato che la misurazione fosse avvenuta manualmente e non tramite cronometraggio elettronico, modalità che l’allegato A prevede come prevalente ai fini dell’assegnazione del tempo.
Il Collegio ha pertanto ritenuto le doglianze prive di riscontro probatorio e ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite per l’andamento complessivo della vicenda.
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Nota della Redazione
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