Revocabile il permesso di necessità se emergono elementi nuovi sulla pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 9886 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio generale di revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali opera anche nel procedimento di sorveglianza. Anche in assenza di un’espressa previsione normativa, il Tribunale di sorveglianza può rivalutare i presupposti del beneficio già concesso e revocarlo quando, successivamente alla sua adozione, risulti che la situazione fenomenica che lo aveva giustificato era in realtà diversa. È sufficiente che siano allegati elementi di fatto non valutati, perché emersi dopo il provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione. Il giudizio di pericolosità, in particolare, non è cristallizzato nella decisione concessiva del permesso di necessità.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila un permesso di necessità ex art. 30 legge n. 354/1975, della durata di mezz’ora, per recarsi presso una Basilica di Napoli ove si trovavano le ceneri di congiunti.

Con successiva ordinanza del 1° ottobre 2024 lo stesso Tribunale revocava il beneficio. Il giudice di merito riteneva prevalenti le esigenze di sicurezza e il pericolo per l’ordine pubblico rappresentati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Gruppo operativo mobile. Il condannato ricorre per cassazione deducendo l’inosservanza degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., per l’assenza di elementi di novità rispetto al provvedimento concessivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, ritenuto applicabile anche al procedimento di sorveglianza. Quando risulta, dopo l’adozione del provvedimento, che la situazione di fatto che lo aveva giustificato era in realtà diversa, è consentito rivalutare i presupposti del beneficio, anche senza una espressa previsione normativa. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 50732 del 27/09/2017 e Sez. I n. 2870 del 03/06/1996, Raineri, Rv. 205589.

Da tale premessa discende che non è precluso al Tribunale di sorveglianza, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, rivalutare i presupposti del permesso di necessità sulla base di elementi non valutati, perché emersi dopo il provvedimento divenuto definitivo o, se preesistenti, da questo non considerati. Il riferimento è a Sez. Un. n. 34091 del 28/04/2011, Rv. 250350.

Su questa base la Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la parte dell’ordinanza impugnata in cui il Tribunale ha evidenziato che, dopo il sopralluogo del Gruppo operativo mobile, era emerso un concreto pericolo per l’incolumità della scorta e per la sicurezza pubblica, in ragione della conformazione toponomastica della Basilica interessata dall’esecuzione del permesso.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato il fatto che la moglie del detenuto, anch’essa detenuta, aveva dimostrato di conoscere l’avvenuta concessione del beneficio, con una frase di contenuto criptico. Tali nuovi elementi, non valutati nel precedente procedimento, sono stati ritenuti dal giudice di merito espressivi della grave pericolosità della fruizione del permesso. La motivazione è giudicata ineccepibile e il ricorso è infondato.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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