Confisca allargata di denaro contante e onere probatorio sulla proprietà (Cass. pen. Sez. 3 n. 6021 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera quando il cespite sia formalmente intestato a un terzo estraneo al reato. Il denaro contante, per sua natura, non è suscettibile di intestazione formale né di interposizione fittizia: la verifica sulla titolarità delle somme deve quindi essere condotta sul piano probatorio, valorizzando il dato del rinvenimento nella disponibilità dell’indagato e la credibilità delle dichiarazioni del terzo che rivendichi la proprietà. Grava su quest’ultimo l’onere di fornire una prova rigorosa della legittima provenienza delle somme, sproporzionate rispetto al reddito e al tenore di vita dell’indagato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione di una sentenza di applicazione pena, ha disposto la restituzione di parte del denaro sequestrato e, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., ha ordinato la confisca e la devoluzione all’Erario della somma di euro 33.580,00, ritenuta nella disponibilità dell’imputato e sproporzionata rispetto alle sue condizioni reddituali.
Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla titolarità delle somme. La difesa ha sostenuto l’inapplicabilità della presunzione di sproporzione, avendo la convivente dell’imputato rivendicato la proprietà del denaro, e ha contestato la valutazione di credibilità delle fonti dichiarative operate dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, poiché il giudice di merito aveva espressamente e chiaramente applicato la disciplina della confisca allargata, illustrando i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento ablativo.
Con riferimento al richiamo difensivo al principio affermato da Sez. 2 n. 37880 del 15/06/2023, la Corte ha precisato che tale pronuncia riguarda l’ipotesi di beni formalmente intestati a un terzo, ma nella specie il bene oggetto di ablazione è denaro contante, che non è suscettibile di intestazione né di interposizione fittizia. La verifica sulla proprietà delle somme deve pertanto essere condotta valorizzando il dato obiettivo del rinvenimento del denaro in immobili nella disponibilità dell’imputato e la credibilità delle dichiarazioni dei terzi che ne rivendichino la titolarità.
La Corte ha ritenuto coerente il percorso argomentativo del giudice di merito, che aveva correttamente escluso la credibilità delle dichiarazioni della convivente e della madre di quest’ultima, entrambe portatrici di un interesse diretto alla restituzione delle somme. Il giudice aveva valutato l’assenza di prova della provvista, la mancanza di ragionevolezza temporale tra il decesso della parente e l’asserita consegna del denaro, nonché la violazione delle normative sull’utilizzo del contante e degli obblighi dichiarativi in materia successoria.
Quanto alla contestazione relativa all’onere della prova, la Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio della prova rigorosa della legittima provenienza delle somme, gravante su chi ne rivendichi la proprietà, e che la motivazione dell’ordinanza impugnata non presentava profili di illogicità manifesta, essendo anzi basata su una valutazione complessiva e approfondita delle emergenze istruttorie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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