Revoca sospensione condizionale per causa ostativa ignorata dal giudice (Cass. pen. Sez. I n. 9885 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, salvo che il giudice di merito disponga discrezionalmente una seconda sospensione nei limiti dell’art. 163 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. quando accerta che la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione. A tal fine acquisisce il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica. L’errore del giudice della cognizione che non poteva conoscere la causa ostativa non preclude la revoca in sede esecutiva.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ricorre avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato concesso al condannato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza divenuta definitiva, in relazione a un reato di ricettazione.
Secondo il pubblico ministero il beneficio doveva essere revocato perché concesso in presenza di una causa ostativa: il condannato aveva già usufruito dell’istituto per due volte. Il giudice dell’esecuzione, pur accertando che la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione, ha ritenuto che l’errore non potesse essere emendato in sede esecutiva, perché la parte avrebbe dovuto proporre impugnazione nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura delle cause ostative alla sospensione condizionale della pena. Esse sono rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento che concede il beneficio. La revoca che ne consegue trova fondamento nell’inosservanza della legge penale e mira a eliminare la patologia occorsa nella concessione del beneficio.
Il richiamo normativo è duplice. L’art. 164, secondo comma, cod. pen. preclude la concessione a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione. Il quarto comma del medesimo articolo, richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., vieta la concessione più di una volta, salvo la seconda sospensione discrezionale che, cumulata con la precedente, non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen. Il riferimento è integrato dalla Corte costituzionale n. 95 del 1976.
Su questo quadro si innesta il principio della giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se queste non erano documentalmente note al giudice della cognizione. Per la verifica il giudice acquisisce il fascicolo del giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015.
Il percorso argomentativo conduce all’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver accertato che il giudice della cognizione non conosceva la causa ostativa, avrebbe dovuto decidere sull’istanza di revoca, non dichiararla inammissibile. La Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio sull’istanza del pubblico ministero dinanzi al Tribunale di Catanzaro.
Nota della Redazione
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