Vizio di mente e obbligo di motivazione sulla superfluità della perizia (Cass. pen. Sez. 2 n. 18859 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di mente e di accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, l’obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacità e, specularmente, quello di superfluità della perizia diretta ad appurarne l’integrità, è strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario. La produzione di una certificazione medica attestante un percorso di cura in corso all’epoca dei fatti e la richiesta di perizia psichiatrica impongono al giudice di merito un obbligo argomentativo specifico, non satisfattibile mediante un richiamo generico alle prove testimoniali o una dichiarazione di inidoneità della documentazione priva di supporto logico. La violazione di tale obbligo determina l’annullamento con rinvio della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28 ottobre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 628 e 582 cod. pen.. In sede di appello, la difesa aveva prodotto una certificazione medica redatta da uno specialista in neurologia e psichiatria, dalla quale risultava che l’imputata era in cura da circa cinque anni e presentava disturbi d’ansia e del controllo degli impulsi, con sporadici ma ricorrenti comportamenti cleptomanici, anche all’epoca di commissione dei fatti. La difesa aveva altresì richiesto la nomina di un perito per accertare l’incapacità di intendere e di volere.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi: il primo relativo alla mancata valutazione della relazione medica prodotta; il secondo concernente l’omessa motivazione sulla richiesta di perizia psichiatrica; il terzo relativo all’assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento; il quarto concernente la mancata riduzione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la sospensione condizionale della pena e le pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro. Con il secondo motivo di appello, la difesa aveva prodotto una certificazione medica attestante che l’imputata era in cura presso uno specialista anche all’epoca dei fatti, presentando disturbi del controllo degli impulsi che si esprimevano talora come comportamenti cleptomanici. La Corte di appello aveva tuttavia respinto l’istanza limitandosi ad affermare che la documentazione era “totalmente inidonea” al riconoscimento del vizio di mente e che le deposizioni testimoniali non facevano sorgere dubbi sulla colpevolezza, senza argomentare sulla ritenuta inidoneità.
La Corte ha rilevato che il discorso giustificativo sviluppato nella sentenza impugnata risulta in disarmonia con la giurisprudenza di legittimità, richiamando il principio secondo cui l’obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente, quello di superfluità della perizia, è strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario, come nel caso di specie la certificazione medica attestante un percorso di cura in atto. La Corte ha citato, sul punto, Sez. 2, sentenza n. 50196 del 26/10/2018, Rv. 274684, al cui principio ha dichiarato di intendere dare seguito.
Il vizio motivazionale è stato individuato nella mancanza di argomentazione sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta e nel richiamo inconferente alle prove testimoniali, che nulla potevano dire sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte ha inoltre censurato la mancata pronuncia sulla richiesta di perizia formulata dal difensore, richiesta che avrebbe richiesto una valutazione espressa in ordine alla sua necessità o superfluità.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà valutare se disporre o meno una perizia medica sull’imputata alla luce della documentazione prodotta dalla difesa. Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato alla luce della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, mentre il quarto motivo è rimasto assorbito dall’annullamento con rinvio.
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Nota della Redazione
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