Ordine di demolizione al proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Lombardia n. 3677 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria: esso va notificato al soggetto che si trova in rapporto diretto con il bene, a prescindere dagli atti traslativi intercorsi e dalla pendenza di una procedura esecutiva immobiliare. Destinatari della sanzione sono, in forma congiunta e non alternativa, il proprietario e il responsabile dell’abuso, mentre la buona fede soggettiva del proprietario rileva solo ai fini dell’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Trattandosi di provvedimento vincolato, non è dovuta né una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, né la comparazione con l’interesse privato, né la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per apporti partecipativi del destinatario.
Il Fatto
Il Comune ha avviato un procedimento di verifica della conformità urbanistico-edilizia su un immobile sottoposto a esecuzione forzata. Il ricorrente, proprietario del bene, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che la posizione dovesse far capo al custode giudiziario della procedura esecutiva. L’Amministrazione ha comunque ingiunto la demolizione delle opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi risalenti agli anni Settanta.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza demolitoria deducendo un unico motivo di difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale ha accolto in via cautelare la domanda di sospensione e ha poi rinviato più volte la trattazione. Nelle more è intervenuta la nuova proprietaria, aggiudicataria del bene in sede esecutiva, che ha prospettato la presentazione di un’istanza di sanatoria, ponendo così la questione della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto l’improcedibilità. Manca la prova dell’avvenuta presentazione di una rituale istanza di accertamento di conformità, sicché il ricorso va deciso nel merito.
Nel merito il Tribunale respinge la censura di legittimazione passiva. Per un organismo edilizio autonomamente utilizzabile e realizzato senza titolo, il presupposto dell’ordine demolitorio è solo l’accertata difformità o assenza del titolo: non serve una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati. Il provvedimento è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro abusività.
La Corte sottolinea che l’ordine di demolizione ricade sul soggetto in rapporto con il bene anche quando questo sia sottoposto a pignoramento o a procedura esecutiva. La natura pubblicistica del ripristino rende irrilevanti gli atti traslativi e inapplicabile il principio della res inter alios acta; chi acquista all’asta un immobile abusivo potrà rivalersi contro l’esecutato. Del precedente invocato dal ricorrente il Collegio rileva la diversità di oggetto, vertendo quel giudizio sulla legittimità del provvedimento di acquisizione.
Sul piano procedimentale, la Corte ribadisce che i provvedimenti repressivi degli abusi sono tipizzati e vincolati e non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento. Anche aderendo all’orientamento opposto, opererebbe comunque l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non essendo il contenuto dispositivo diverso da quello adottato.
Il Collegio richiama infine il carattere non sanabile delle violazioni sostanziali: l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 consente la sanatoria dei soli abusi formali, in presenza della doppia conformità. Il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non radica alcun affidamento tutelabile. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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