Improcedibile l’accesso al test di Medicina per carenza di interesse (TAR Lazio n. 6836 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione. In tale evenienza, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni.

Il Fatto

La ricorrente, candidata alle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2023/2024, aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione degli atti di concorso, in particolare la copia della prova somministrata e i dati di equalizzazione, richiesti con istanza non riscontrata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e disattesa dal CISIA.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il CISIA, instando per la reiezione del gravame. Con memoria depositata il 24 marzo 2026, la ricorrente dichiarava di non essere più interessata alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, con memoria depositata il 24 marzo 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è stata resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione. In questa seconda ipotesi, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

A sostegno di tale conclusione, il TAR ha citato i precedenti del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, e del Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832, secondo cui il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che resta riservata a valutazioni personali ed insindacabili.

Alla luce di tale dichiarazione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, attesa la natura in rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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