Il silenzio sull’istanza di installazione di impianto pubblicitario non genera silenzio-assenso, ma obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 549 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di impianti pubblicitari è attività contingentata, soggetta a un provvedimento autorizzatorio del Comune ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992. Tale attività è esclusa dal regime del silenzio-assenso di cui all’art. 20 legge n. 241/1990 e da quello della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 legge n. 241/1990, poiché il rilascio del titolo non dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti predeterminati ma richiede una valutazione discrezionale su limiti e contingenti complessivi. Il silenzio serbato dall’Amministrazione su una tale istanza costituisce silenzio-inadempimento, ex art. 2 della legge n. 241/1990, e legittima il ricorso avverso il silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere con un atto espresso entro un termine.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della pubblicità e delle affissioni ha presentato al Comune di Rutigliano un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale. Il Comune non ha risposto. La società ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente sull’istanza. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, precisando che la richiesta di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari non può dar luogo alla formazione di un titolo per silenzio-assenso. La giurisprudenza prevalente, richiamata in motivazione, distingue l’ipotesi dell’installazione di cartelli pubblicitari da quella dell’affissione diretta di manifesti su spazi di pertinenza dell’operatore, per la quale opera invece il consenso tacito di cui all’art. 28, quarto comma, d.P.R. 639/1972.
Per l’installazione di impianti, il Comune esercita un duplice potere, rimesso a valutazioni discrezionali. L’attività è contingentata: l’art. 3 d.lgs. 507/1993 impone all’ente locale di adottare un regolamento che determini la tipologia e la quantità degli impianti e le modalità per ottenere il provvedimento di installazione. Ne consegue che l’atto di consenso richiesto dipende dall’accertamento di requisiti non esclusivamente predeterminati dalla legge, ma implicanti scelte di merito. Il rilascio del titolo non è quindi sostituibile con una dichiarazione di inizio attività, né con il meccanismo del silenzio-assenso.
Ciò nonostante, il procedimento attivato dall’istanza della società rientra nella disciplina generale della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2. L’inerzia serbata dal Comune, non contestata in giudizio, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. Il TAR ha ordinato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni, nominando fin d’ora un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia, nella persona del Segretario comunale o di un funzionario delegato. Ha infine disposto la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti e all’Organismo di valutazione interna dell’ente, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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