Il progettista non è legittimato a impugnare i titoli edilizi del committente (TAR Lombardia n. 124 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il progettista e direttore dei lavori è privo di legittimazione e di interesse a impugnare gli atti che abilitano la parte interessata all’edificazione, perché il titolo edilizio incide sulla sfera giuridica patrimoniale del proprietario e non su quella del professionista incaricato. All’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto presupposto consegue l’inammissibilità della censura di illegittimità derivata, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto privo di natura normativa. La legittimità della ragione su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio consente di prescindere dall’esame delle censure relative alla qualificazione delle opere ai fini della sanzione demolitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, progettista e direttore dei lavori, aveva ricevuto incarico da una società controllata dal Comune di gestire la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di un parcheggio pubblico. Con il ricorso introduttivo ha impugnato la delibera giuntale di annullamento in autotutela delle precedenti deliberazioni approvative del progetto, l’ordinanza di demolizione dell’edificio per il gestore del parcheggio, la comunicazione di avvio del procedimento e lo strumento urbanistico generale.

Con motivi aggiunti ha poi impugnato le deliberazioni consiliari di dichiarazione del pubblico interesse, acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio e variazione della destinazione urbanistica. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità per revoca dell’ordinanza di demolizione e l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima la questione della legittimazione ad agire. Secondo l’orientamento consolidato, il progettista è privo di legittimazione e interesse a impugnare gli atti che non abilitano la parte interessata all’edificazione. La sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa e, in particolare, la posizione del TAR Lazio n. 18032/2025, secondo cui chi ha posto in essere la propria attività intellettuale per consentire al proprietario di munirsi del titolo edilizio non è titolare di alcun interesse legittimo pretensivo, poiché il titolo interessa la sfera giuridica patrimoniale del proprietario e non del progettista.

Quanto all’interesse ad agire, il Collegio osserva che, proprio perché l’atto non incide sulla sfera giuridica del professionista, questi non riceverebbe alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento. Neppure rileva l’asserito interesse morale a non subire discredito professionale, qualificato come mero interesse di fatto, inidoneo a integrare la condizione dell’azione.

Su queste basi la domanda di annullamento della delibera di autotutela è inammissibile. L’atto si è consolidato quanto agli effetti nei confronti del progettista e, di conseguenza, è inammissibile la censura di illegittimità derivata, non potendo il giudice amministrativo disapplicare incidentalmente un atto presupposto non normativo.

La domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata l’ordinanza rimossa in autotutela. Il Collegio esamina comunque le censure per la manifestata finalità risarcitoria. Nel merito, la comunicazione di avvio del procedimento conteneva le ragioni poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio, onde nessuna lesione delle garanzie partecipative è configurabile. Infondata è anche la censura relativa all’art. 10 delle n.t.a. del PGT: la disciplina ammette uffici di gestione del parcheggio solo ove espressamente previsto, mentre nelle aree in questione consente unicamente parcheggi a raso. La legittimità di tale ragione rende superfluo l’esame della censura sulla qualificazione delle opere ai fini dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, poiché difetta la conformità urbanistica e la validazione del progetto. I motivi aggiunti sono infine inammissibili per carenza di legittimazione e interesse, non incidendo gli atti impugnati sull’attività professionale prestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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