Giudizio di ottemperanza e rifiuto delle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 937 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità della notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece respinta quando la penalità di mora risulti manifestamente iniqua per effetto della condotta del debitore pubblico, dei vincoli di bilancio e dell’esiguità del debito, secondo la valutazione concreta indicata dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1843/2024 del 10.04.2024, il riconoscimento del diritto a percepire le retribuzioni professionali docenti maturate nell’anno scolastico 2018/2019 in forza di reiterati contratti a tempo determinato, per un importo di € 616,56, oltre interessi e rivalutazione.
Notificato il titolo al Ministero, decorreva il termine dilatorio senza alcun adempimento. La parte ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’emissione dei provvedimenti di liquidazione e il pagamento del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Su questo punto la difesa erariale, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni. Il credito non risulta perciò contestato nell’an e nel quantum, con la conseguenza che il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero.
Il Tribunale assegna all’amministrazione resistente il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio la respinge. La norma esclude le astreintes quando ricorrano ragioni ostative o la misura sia manifestamente iniqua, da valutare in concreto secondo l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio propri dello stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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