Diniego di mobilità e tutela cautelare: escluso il periculum per mancanza di condizioni igienico-sanitarie precarie (TAR Lombardia n. 671 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il requisito del periculum in mora non può ritenersi sussistente quando l’istruttoria disposta dal giudice accerti l’assenza di condizioni igienico-sanitarie precarie e di un danno grave e irreparabile. La mera allegazione di problematiche pregresse relative all’immobile, in assenza di oggettivi riscontri attuali, non è sufficiente a fondare la concessione della misura. La decisione sulla sussistenza del periculum non implica alcuna valutazione definitiva sul fumus boni iuris, riservato al merito.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito da ALER Milano, impugnava il provvedimento di diniego alla cd. mobilità, chiedendone la previa sospensione dell’efficacia. A sostegno dell’istanza cautelare, deduceva la sussistenza di un grave pericolo per la propria salute, derivante da infiltrazioni e muffe presenti nell’abitazione, che rendevano urgente il trasferimento in altro alloggio. Il Comune di Milano non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riservata ogni più approfondita valutazione al merito, ha esaminato prioritariamente la sussistenza del requisito cautelare del periculum in mora, ritenendolo dirimente ai fini della decisione sull’istanza incidentale.
All’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione, è emerso che il sopralluogo svolto in data 31.03.2026 non aveva rilevato la presenza di infiltrazioni in corso o di muffe presso l’abitazione della ricorrente, risultando immutata la complessiva situazione dell’immobile rispetto all’ultima verifica effettuata. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a escludere che sussistessero condizioni igienico-sanitarie precarie.
Il giudice ha inoltre considerato che i lavori di manutenzione, ancora da completare, avrebbero impiegato pittura atossica, priva di solventi e acidi potenzialmente nocivi per la ricorrente. La causa principale delle infiltrazioni, individuata negli scarichi di due terrazzini degli alloggi soprastanti, era stata affrontata con l’ordine alla ditta di manutenzione di rifare totalmente l’impermeabilizzazione con nuova pavimentazione dei terrazzi.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha escluso la configurabilità di un danno grave e irreparabile, in mancanza di oggettivi riscontri attuali in senso contrario, e ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase. L’ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione e la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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Nota della Redazione
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