Revoca del porto d’armi all’ammonito ex art. 8 legge n. 38/2009 (TAR Marche n. 331 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi disposta dal Questore nei confronti del destinatario di un ammonimento ex art. 8 della legge n. 38/2009 non presuppone una motivazione analitica e dettagliata, né un autonomo accertamento di sopravvenuti fatti di abuso. Il provvedimento di revoca trova fondamento nel disposto degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S., che escludono il rilascio del titolo a chi non dia affidamento circa il corretto utilizzo delle armi. Non configura violazione del principio di proporzionalità la revoca integrale, poiché il titolo o è conservato o è revocato, senza soluzioni intermedie. Il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura, ove non annullato, conferma il giudizio di non affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente esercita attività professionali nel settore della sicurezza e aveva ottenuto il porto d’armi per uso sportivo nel luglio 2022. A seguito di un ammonimento del Questore, nei suoi confronti erano stati disposti la sospensione del titolo e il ritiro cautelare dell’arma. La Prefettura aveva poi negato la nomina a guardia particolare giurata e disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Avviato il procedimento di revoca definitiva, il ricorrente presentava memoria difensiva. Ricevuta la notifica del provvedimento di revoca, lo impugnava davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., difetto di motivazione, carenza istruttoria e lesione del contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, sia l’ammonimento ex art. 8 della legge n. 38/2009 sia il divieto prefettizio di detenzione erano validi ed efficaci, benché gravati da ricorsi autonomi. In forza del criterio di equiparazione, tali atti potevano legittimamente costituire base di ulteriori provvedimenti di polizia, salvo l’effetto viziante o caducante dell’eventuale annullamento.

La Questura, osserva il TAR, è l’ufficio preposto a valutare la posizione di chi chiede il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d’armi o risulti coinvolto in episodi dai quali si desuma il rischio di abuso delle armi. Nella specie le valutazioni svolte non appaiono illogiche né arbitrarie.

Il Collegio affronta poi la doglianza sulla lesione dei diritti partecipativi. Richiama il principio secondo cui, quando un provvedimento si fonda su più ragioni autonome e ciascuna autosufficiente, è sufficiente che una sola resista alle censure per evitare l’annullamento. Nella specie la sola esistenza dell’ammonimento basta a giustificare la revoca del porto d’armi. La mancata confutazione della memoria difensiva non rileva, poiché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il nucleo argomentativo riguarda il dedotto automatismo tra ammonimento e provvedimenti inibitori. Il TAR ritiene che le argomentazioni del ricorrente non superino il principio di non contraddizione: se all’autorità di P.S. è attribuito il potere di ammonire il presunto persecutore, l’ordinamento non può consentire all’ammonito di detenere armi o di ottenerne la licenza. La conseguenza non dipende da un automatismo, ma da una deduzione logica confortata dagli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S.

Il Collegio ammette che in astratto l’ammonito possa conservare le armi se gli atti persecutori non siano mai consistiti in minacce all’incolumità fisica. Nella specie, però, le minacce rivolte alla ex partner e al suo nuovo compagno rendono il giudizio di non affidabilità non illogico. Sarebbe del resto paradossale consentire la detenzione di armi a chi è colpito da divieto prefettizio di detenzione. Quanto alla proporzionalità, non è possibile graduare il provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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