Indennizzo da revoca limitato al solo danno emergente provato (TAR Marche n. 332 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/1990 presuppone la revoca di un provvedimento amministrativo e il pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, ma non opera in via automatica. Ove la revoca incida su rapporti negoziali, il comma 1-bis ne circoscrive la quantificazione al solo danno emergente, restando estraneo il lucro cessante, che appartiene alla diversa logica del risarcimento da illecito. La parte che invoca l’indennizzo è tenuta a dimostrare in modo rigoroso l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo, attuale e causalmente ricollegabile alla revoca, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire al difetto di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio pubblico locale relativo al ciclo integrato dei rifiuti, ha proposto domanda per ottenere l’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990 in conseguenza della deliberazione con cui il Comune ha individuato un diverso modello gestorio, revocando i precedenti atti consiliari. La ricorrente ha quantificato il preteso indennizzo in euro 488.261,86, oltre accessori, e ha chiesto lo svincolo della cauzione definitiva.

Gli stessi atti di revoca erano già stati esaminati dal giudice amministrativo in un precedente contenzioso, definito con la reiezione del ricorso in primo grado e con la conferma in appello. Il Comune si è costituito in giudizio resistendo in rito e nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda, per come formulata, involge le conseguenze patrimoniali ricollegate a un provvedimento autoritativo di autotutela e rientra quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo. La riqualificazione integrale della pretesa in termini di risarcimento ex art. 2043 c.c. non è condivisibile, perché il petitum sostanziale resta ancorato alle conseguenze indennitarie della revoca.

Nel merito, il ricorso è infondato. L’art. 21-quinquies, comma 1-bis, stabilisce che l’indennizzo è parametrato al solo danno emergente e tiene conto della conoscenza o conoscibilità della contrarietà dell’atto all’interesse pubblico e dell’eventuale concorso dei contraenti all’erronea valutazione di compatibilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ha ribadito che nel giudizio indennitario da revoca legittima il pregiudizio ristorabile resta limitato al danno emergente immediatamente subito, restando estraneo il lucro cessante. Non regge quindi la tesi dell’operatività pressoché automatica dell’obbligo indennitario.

Il Collegio ha poi affrontato la base fattuale della quantificazione. La domanda presupponeva che il Comune fosse obbligato a mantenere il servizio in capo alla ricorrente sino al 2027, ma tale assunto è smentito dagli accertamenti contenuti nelle precedenti decisioni: mancava un effettivo atto di assegnazione del servizio e l’ultima convenzione risultava scaduta l’11 giugno 2013. Le deliberazioni di approvazione dei piani finanziari annuali non possono essere reinterpretate come fonte di un vincolo negoziale pieno e irretrattabile sino al 2027. L’esecuzione di fatto del servizio, peraltro remunerata, dimostra al più la protrazione dell’operatività fino al 31 dicembre 2014.

Anche sotto il profilo del quantum la domanda è priva di adeguato supporto probatorio. Le voci richieste — tra cui i costi indiretti non recuperabili, la perdita di economicità, la minore efficienza della forza lavoro e una percentuale del 7,5% per la riduzione di efficienza operativa — non si identificano con esborsi certi, immediati e irreversibili, ma con proiezioni economiche di utilità non conseguite. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire al difetto di allegazione e prova, né trasformare una stima unilaterale di parte in dimostrazione del danno: la richiesta si è rivelata meramente esplorativa.

Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di svincolo della cauzione, in difetto di prova specifica sul contenuto della garanzia e sul titolo della sua restituzione. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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