Reclamo al commissario ad acta infondato se impianto stralciato per difetto fondi (TAR Campania n. 952 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta, proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., è infondato quando le prescrizioni impartite risultano eseguite o non esigibili in ragione dei limiti del mandato commissariale. Lo stralcio dell’esecuzione di un’opera, disposto dal commissario per difetto di adeguata disponibilità finanziaria, è conforme all’interesse pubblico e il giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito, lo condivide. Restano estranee al mandato sostitutivo le opere eccedenti la natura manutentiva dell’intervento e le prescrizioni non previste dalla progettazione esecutiva approvata.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 834 del 25.5.2005, che aveva accertato il suo interesse al mantenimento del tracciato stradale in condizioni di efficienza e sicurezza e l’obbligo del Comune di definire il procedimento di manutenzione. Numerosi incidenti di esecuzione si sono succeduti, con la nomina di diversi commissari ad acta, fino alla sentenza n. 730 del 2019 che ha impartito puntuali prescrizioni.
Con atto notificato il 18 marzo 2025 il ricorrente ha proposto un ulteriore reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., contestando l’inerzia del terzo commissario ad acta e del Comune, l’omesso reperimento delle somme disponibili, la falsità della dichiarazione comunale sulla mancanza di fondi e il trasferimento al Comune della potestà esecutiva dei lavori di completamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina le sei prescrizioni impartite con la sentenza n. 730 del 2019, verificandone l’avvenuta esecuzione. La segnaletica dell’innesto è stata installata con ordinanza comunale del 10 settembre 2024, che ha ridisegnato la viabilità mediante sensi unici e direzioni obbligatorie. Lo spostamento del palo è stato eseguito dall’Enel. La verifica degli sconfinamenti dei proprietari frontisti è stata compiuta con ordinanza del 7 agosto 2019 di rimozione delle opere su aree comunali.
Quanto all’allargamento della curva, la prescrizione è ritenuta non esigibile, come già accertato dal TAR con l’ordinanza n. 1576 del 2016: l’intervento esula da una prestazione di carattere manutentivo e non era previsto nella progettazione esecutiva approvata dal commissario. Parimenti eseguita è la verifica sulle piante di ulivo, essendo stato accertato che le distanze dell’art. 26, comma 8, del codice della strada non si applicano alle piantagioni preesistenti all’intervento. La sostituzione dei segnali di curva e l’adeguamento degli elementi terminali del sistema di ritenuta risultano effettuati.
Il solo scostamento riguarda l’impianto di pubblica illuminazione, non realizzato. Il commissario, con delibera n. 1 del 30 giugno 2023, ne ha disposto lo stralcio per difetto di disponibilità finanziaria. Il Collegio, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito propria del giudizio di ottemperanza, condivide tale decisione in quanto conforme all’interesse pubblico, essendo l’esecuzione condizionata alla necessaria e adeguata copertura finanziaria.
Il reclamo è pertanto respinto. Le spese dell’incidente processuale sono compensate tra le parti per la straordinaria complessità della vicenda. Il Tribunale liquida il compenso del commissario ad acta in euro 2000,00, spese incluse, ai sensi del D.M. 30/05/2002, ponendone il pagamento a carico dell’amministrazione inottemperante, con termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Nota della Redazione
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