Revoca del porto d’armi legittima su prognosi di inaffidabilità (TAR Piemonte n. 1165 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza di detenzione e di porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma un titolo di polizia rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il giudizio di affidabilità si fonda su una prognosi di tipo probabilistico, che non richiede la certezza della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma solo che il pericolo di abuso delle armi appaia “più probabile che non”. Ne deriva che la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione possono fondarsi su situazioni di conflittualità e su fatti privi di rilievo penale o non accertati in sede penale, senza necessità di dimostrare un concreto abuso. Tra il decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità, sicché la revoca costituisce esito vincolato del divieto prefettizio.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. A seguito di una querela presentata da una vicina di abitazione, che lo accusava di averla minacciata facendo riferimento al possesso di armi, i Carabinieri procedevano al ritiro cautelare dell’arma, delle munizioni e del titolo autorizzatorio. La Questura di Cuneo avviava il procedimento e notificava il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo, con contestuale preavviso di revoca della licenza.

Con decreto del 26 settembre 2022 il Questore disponeva la revoca del titolo e il Prefetto di Cuneo il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Piemonte, deducendo violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, anche perché nelle more il procedimento penale per art. 612, comma 2, cod. pen. era stato archiviato dal GIP.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso muovendo dal quadro degli artt. 1 e 42 R.D. n. 773/1931. La licenza di porto d’armi ha carattere eccezionale rispetto al divieto generale di detenere armi e circolare armati, perché l’interesse pubblico alla tutela della collettività prevale sugli interessi economici o sportivi dell’istante.

Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e non richiede di attingere la certezza propria dell’accertamento penale. È sufficiente una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, idonea a far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. I provvedimenti in materia hanno natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria, restando indipendenti dall’esito del procedimento penale.

Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio rileva che l’Amministrazione non è tenuta a confutare in modo atomistico ogni osservazione della parte, ma a offrire una valutazione complessiva idonea a chiarirne il mancato accoglimento. Il provvedimento prefettizio dà atto di aver esaminato la memoria difensiva e ha esercitato la propria discrezionalità sulla rilevanza oggettiva dei fatti, ritenendo prevalenti le finalità precauzionali.

Il TAR valorizza inoltre i precedenti penali del ricorrente in ambito familiare e il conflitto con la vicina, da cui era scaturito il sequestro cautelativo. Ai fini della legittimità rileva solo il quadro fattuale esistente al momento dell’adozione degli atti; le vicende processuali successive, come l’archiviazione, possono semmai giustificare una nuova istanza, non inficiare i provvedimenti già emessi.

Infine, il Collegio afferma il rapporto di presupposizione tra il divieto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e la revoca questorile, che ne costituisce conseguenza diretta e vincolata. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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