Ottemperanza cautelare e conferma della domanda di occupazione suolo (TAR Lombardia n. 3038 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors, il giudice amministrativo, in sede di esame della domanda cautelare, può disporre un’attività istruttoria documentale al fine di acquisire elementi conoscitivi sui fatti di causa. L’ordinanza istruttoria non definisce il giudizio ma è funzionale alla decisione e comporta il rinvio della trattazione della domanda cautelare a una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via Francesco Londonio a Milano, ha impugnato la determinazione del Direttore dell’Area Sportello Unico Eventi e Concessioni del Comune di Milano del 17 marzo 2026, con cui è stata respinta la domanda di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors antistante il locale.
Avverso tale provvedimento, la società ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, dell’atto impugnato e di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali. Il Comune di Milano non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la necessità di acquisire documentati chiarimenti sui fatti di causa, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Milano di depositare una relazione, unitamente alla documentazione utile per la conoscenza dello stato dei luoghi, tramite l’Avvocatura Civica, entro il 16 giugno 2026.
L’istruttoria è stata disposta ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., che attribuiscono al giudice amministrativo il potere di assumere i mezzi di prova ritenuti necessari e di richiedere chiarimenti alla pubblica amministrazione. Tale potere può essere esercitato anche in sede cautelare, quando la decisione richieda la conoscenza di elementi fattuali non acquisiti agli atti.
La trattazione della domanda cautelare è stata conseguentemente rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, al fine di consentire all’amministrazione di fornire i chiarimenti richiesti e di permettere al collegio di valutare compiutamente i presupposti della domanda di misura cautelare.
L’ordinanza, di natura meramente istruttoria, non anticipa alcuna valutazione nel merito della controversia e si limita a disporre gli adempimenti necessari per la decisione.
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Nota della Redazione
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