Graduatoria concorsuale e controinteressati nell’impugnativa dell’estromissione (TAR Piemonte n. 1164 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso una graduatoria concorsuale e l’atto di estromissione dalla stessa, riveste la qualifica di controinteressato ogni candidato che, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbe a subire un pregiudizio anche solo in termini di postergazione nella graduatoria medesima. È sufficiente a radicare il controinteresse la potenziale modifica della collocazione, a nulla rilevando che l’accoglimento non comporti l’esclusione del controinteressato dalla graduatoria. La mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di funzionario. Superata la prova orale con valutazione di 21,25/30, ha riportato una valutazione negativa al tirocinio teorico-pratico pari a meno due, conseguendo un punteggio finale di 19,25/30, inferiore alla soglia minima di 21/30 prevista dall’art. 8.8 del Bando. È stato pertanto escluso dalla graduatoria finale di merito e dall’elenco dei vincitori.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e la scheda di valutazione del tirocinio davanti al TAR, deducendo quattro motivi: nullità della scheda per carenza degli elementi essenziali, violazione del d.p.r. n. 445/2000, eccesso di potere per difetto di motivazione e contrasto con l’art. 7, co. 3, d.p.r. n. 487/1994. L’Agenzia si è costituita, rivendicando la correttezza della procedura e l’insindacabilità della discrezionalità tecnica. Il ricorso è stato notificato unicamente all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso reso ex art. 73, co. 3, c.p.a., un profilo di possibile inammissibilità per mancata estensione del contraddittorio ai controinteressati. La questione è stata risolta in senso ostativo all’esame del merito. In ipotesi di impugnativa di una graduatoria concorsuale e degli atti correlati, quale l’atto di estromissione, sono controinteressati i partecipanti che, per effetto dell’ipotetico accoglimento, subirebbero un pregiudizio anche solo in termini di postergazione.

Il Tribunale ha osservato che il ricorrente, ove avesse conseguito la valutazione minima, si sarebbe collocato quantomeno al n. 127 della graduatoria, dovendo essere preferito per ragioni anagrafiche agli ultimi undici candidati vincitori, in forza dell’art. 3, co. 7, legge n. 127/1997, richiamato dall’art. 12.2 del Bando. La postergazione di tali candidati era sufficiente a radicare il loro controinteresse, indipendentemente dalla loro eventuale esclusione dalla graduatoria.

Il Collegio ha inoltre escluso di poter conoscere d’ufficio l’ordinamento organizzativo dell’Agenzia, in applicazione del principio iura novit curia nella sua valenza negativa. Ha tuttavia ritenuto che la presenza stessa della graduatoria concorsuale, mantenuta anche dopo la pubblicazione dell’elenco dei vincitori, sottenda la permanenza di un interesse di ciascun candidato a una collocazione migliore e di uno speculare controinteresse a essere superato per effetto dell’impugnativa.

Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 41, co. 2, c.p.a. per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Il Tribunale ha poi esaminato succintamente il merito, respingendo tutte le doglianze: le censure formali erano rivolte a un atto diverso da quello effettivamente formato dal valutatore e comunque ipotetiche; le contestazioni nel merito erano generiche e prive di riscontro probatorio; la disciplina del d.p.r. n. 487/1994 non costituisce la base normativa necessaria delle procedure selettive dell’Agenzia. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *