Riconversione case per la vita in C.R.A.P.: fumus e periculum necessari per la tutela cautelare avverso l’abrogazione dell’art. 18 l.r. Puglia n. 34/2023 (TAR Puglia n. 17 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., richiede la sussistenza congiunta dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, il pregiudizio grave e irreparabile deve formare oggetto di puntuali allegazioni da parte del ricorrente, non potendo supplirsi alla loro assenza neppure in sede di discussione. L’eventuale qualificazione dell’azione come ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nella fase cautelare. La proposizione dell’azione di annullamento avverso un atto sopravvenuto che dichiari l’inesistenza dei presupposti per provvedere, a fronte dell’abrogazione della norma che fondava il potere, presenta profili di possibile inammissibilità per carenza di lesività e di interesse a decidere. La competenza territoriale inderogabile, eccepita in sede cautelare, comporta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la decisione ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Una società, che gestisce in Puglia “case per la vita” destinate a utenti affetti da disabilità psichica, aveva presentato alla Regione istanza per la riconversione delle proprie strutture in C.R.A.P. (comunità riabilitative assistenziali psichiatriche), ai sensi dell’art. 18 della l.r. Puglia n. 34/2023. Con nota del 9.12.2025, la Regione aveva comunicato l’impossibilità di definire il procedimento nel merito, stante l’abrogazione della disposizione istitutiva del potere di riconversione, disposta dall’art. 60 della l.r. Puglia n. 37/2023. La società ha impugnato il provvedimento e la norma, in quanto qualificabile come legge-provvedimento, deducendo in subordine la questione di legittimità costituzionale per violazione di plurimi parametri costituzionali. Ha chiesto, inoltre, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati a tutela del proprio interesse alla prosecuzione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza, difettando i presupposti indefettibili per l’emanazione di una misura di sospensione. Sotto il profilo del fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato profili di possibile inammissibilità del ricorso, sia con riferimento alle eccezioni sollevate dalla Regione, sia in relazione all’eventuale qualificazione dell’azione come ricorso avverso l’inerzia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., questione rilevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Con specifico riguardo all’azione di annullamento, la Regione aveva eccepito il difetto di lesività del provvedimento impugnato, trattandosi di una comunicazione che non costituiva un diniego di riconversione, ma una presa d’atto dell’avvenuta caducazione del quadro normativo di riferimento. Tale circostanza, ad un sommario esame, rendeva non favorevolmente apprezzabile la sussistenza del requisito del fumus.
In ogni caso, il Collegio ha ritenuto l’istanza cautelare del tutto sfornita del requisito del periculum in mora. La società ricorrente non aveva fornito alcuna puntuale allegazione, né tantomeno prova, in ordine al pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Neppure in sede di discussione orale sono emersi elementi astrattamente valutabili al riguardo, restando così integrata la carenza di un presupposto espressamente richiesto dall’art. 55 c.p.a.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Regione, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la decisione ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., non pronunciandosi nel merito della questione in fase cautelare. L’ordinanza ha contestualmente respinto l’istanza di sospensione e compensato le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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