Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1113 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta se l’amministrazione abbia dato esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di inerzia protratta oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina l’adempimento e nomina un commissario ad acta. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., perché tra il difensore distrattario e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo: solo il difensore è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa. La tutela ottemperanziale resta quindi delimitata al contenuto sostanziale della decisione non ancora eseguito.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 1060/2023 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per tre anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore.
La sentenza è stata notificata al Ministero, che non ha proposto impugnazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il Ministero si è costituito ma non ha dimostrato di aver eseguito il giudicato nella parte relativa al riconoscimento del diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati. L’inadempimento riguarda il contenuto sostanziale della condanna e non un profilo marginale.
È inoltre ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. L’inerzia dell’amministrazione integra quindi il presupposto per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ove il termine decorra infruttuosamente, provvederà quale commissario ad acta il Prefetto di Firenze, con facoltà di delega, entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio precisa che l’ordine non si estende alla parte della sentenza sulle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura, si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041/2008 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 3275/2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000 euro, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore.
Nota della Redazione
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