L’omesso esame non può censurare la valutazione delle prove sull’urgenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 15871 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo allorché la censura, sotto l’apparente forma della doglianza di omissione, miri in realtà a contrapporre alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento delle risultanze processuali. L’accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto per il ricorso alle procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, costituisce valutazione di merito riservata al giudice del fatto, non sindacabile in sede di legittimità. La sola enunciazione di ragioni di urgenza non equivale alla loro prova, il cui onere grava sulla parte che invoca la deroga. L’utilizzazione di una polizza fideiussoria falsa equivale alla assenza di garanzia e integra un’ipotesi di revoca del finanziamento espressamente prevista dal disciplinare di gara.
Il Fatto
Un’associazione, co-proponente e co-attuatrice con un ente di ricerca di un progetto finanziato con fondi PON, vedeva il Ministero competente risolvere il contratto e revocare il finanziamento per presunte violazioni della normativa sugli appalti pubblici. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda dell’associazione, dichiarando illegittima la revoca. La Corte d’appello, invece, riformava la decisione, dichiarando legittima la revoca e condannando l’associazione alla restituzione delle somme erogate.
La decisione di secondo grado si fondava sull’accertamento di molteplici irregolarità, tra cui l’indebito ricorso alla procedura d’urgenza, l’affidamento diretto di un prototipo senza gara, l’illecito trasferimento di fondi su un conto diverso, la sussistenza di conflitti di interesse e la presentazione di una polizza fideiussoria falsa. Avverso tale sentenza, l’associazione proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati tutti sulla presunta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi. Con riferimento al primo motivo, riguardante l’uso della procedura d’urgenza, la Suprema Corte ha chiarito che la censura non si confrontava con la ragione decisoria della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che l’associazione non aveva fornito la prova dell’impossibilità di completare le opere nei tempi contrattuali tramite le ordinarie procedure di gara. La censura, pertanto, mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha altresì precisato che la sussistenza di una situazione di urgenza, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, non può essere affermata ex post, ma deve risultare da un’adeguata motivazione nella determina a contrarre.
Anche il secondo motivo, relativo all’affidamento diretto di forniture di prototipi unici, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l’affermazione circa la natura non reperibile sul mercato dei beni era generica e non supportata da elementi atti a dimostrare la mancata contestazione del Ministero. Il motivo si traduceva, anche in questo caso, in una censura della valutazione di merito della prova.
In merito al terzo motivo, concernente l’asserita natura di sotto-conto del conto dedicato, la Cassazione ha precisato che la questione non verteva su un fatto materiale, ma su una mera argomentazione difensiva circa le conseguenze giuridiche di un fatto accertato, come tale non qualificabile come fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha inoltre evidenziato come il punto fosse contestato dal Ministero e come la sentenza impugnata avesse dato atto di un accertato trasferimento di una somma ingente su un conto vincolato.
Il quarto motivo, sull’asserita insussistenza di conflitti di interesse, è stato ritenuto condizionato all’accoglimento del secondo motivo, già dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato come la valutazione della Corte d’appello fosse stata di carattere unitario, considerando la pluralità degli inadempimenti accertati, molti dei quali non erano stati oggetto di specifica censura.
Infine, il quinto motivo, sulla polizza falsa, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha chiarito che la circostanza che la falsificazione non fosse imputabile all’associazione era stata considerata irrilevante dalla Corte territoriale, in quanto l’utilizzo di una polizza falsa è equiparabile alla mancanza di garanzia. È stato inoltre rilevato che la dedotta non pertinenza della polizza al progetto era una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente specificata nel ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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