Voto numerico e motivazione analitica: il giudice amministrativo può sindacare solo con principi di prova (TAR Lombardia n. 298 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del voto numerico nella correzione delle prove scritte dell’esame di avvocato, conforme alla giurisprudenza prevalente, non esclude il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione. Tuttavia, tale sindacato non può essere attivato in via meramente ipotetica. La parte ricorrente ha l’onere, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., di produrre principi di prova — quali il confronto con elaborati positivi su identica linea argomentativa, un parere pro veritate o la soluzione delle principali scuole di preparazione — idonei a rappresentare il dubbio circa un cattivo esercizio del potere valutativo. Solo in presenza di tale evidenza di disallineamento tra voto e contenuto dell’elaborato, il giudice può disporre la rinnovazione della correzione da parte di una diversa Commissione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla sessione 2025 degli esami di avvocato. La Terza Sottocommissione presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- le ha attribuito nella prova scritta di diritto penale il punteggio di 13/30, espresso in forma esclusivamente numerica, senza motivazione analitica né annotazioni sull’elaborato. L’esito negativo ha determinato la non ammissione alla prova orale.
Avverso tale giudizio la candidata ha proposto ricorso, censurando l’utilizzo del solo voto numerico e deducendo che l’assenza di una motivazione analitica impedirebbe di verificare la correttezza dell’operato della Commissione, comprimendo il diritto di difesa. In sede cautelare ha chiesto la sospensione del provvedimento ai fini dell’ammissione alla prova orale o, in subordine, la rinnovazione della correzione da parte di una diversa Commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, pur richiamando le proprie recenti pronunce (sentenze n. 424 e n. 645 del 2026) che affermano la necessità di una motivazione analitica in aggiunta al voto numerico, dà atto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è nettamente orientata a favore della sufficienza del voto numerico. In tale quadro, il Collegio individua una contraddizione di fondo: se il voto numerico è legittimo per sé, non può però essere sottratto al sindacato sulla discrezionalità tecnica.
La motivazione della decisione si concentra sulla necessità di distinguere tra illegittimità del voto numerico e sindacabilità dello stesso. Pur evidenziando che l’assenza di motivazione analitica lascia il provvedimento privo di giustificazione apprezzabile e rende il voto un sostegno fragile — con possibili riflessi anche rispetto alla disciplina europea in materia di accesso alla professione forense —, il Collegio osserva che tale carenza non può tradursi in una automatica illegittimità del giudizio negativo.
Il punto decisivo riguarda l’onere probatorio gravante sul ricorrente: le censure di irragionevolezza, travisamento o disparità di trattamento non possono essere formulate in via meramente ipotetica, ma richiedono principi di prova adeguati. Il TAR esemplifica quali elementi possano assolvere a tale onere: la dimostrazione che elaborati con la medesima linea argomentativa abbiano ricevuto un voto positivo, un parere pro veritate di un docente della materia, ovvero la soluzione del caso fornita dalle principali scuole di preparazione.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto alcuno di questi elementi di comparazione. In assenza di specifici riferimenti che evidenzino un disallineamento tra il voto e il contenuto dell’elaborato, e tenuto conto dell’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (da ultimo ordinanza n. 2972 del 2026), il Collegio non ravvisa i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva o per disporre la rinnovazione della correzione. La domanda cautelare è respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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