Cessazione della materia del contendere dopo il rilascio dei documenti richiesti in accesso (TAR Lazio n. 14379 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esibizione, da parte dell’amministrazione, dei documenti oggetto di un’istanza di accesso documentale ex L. 241/1990 determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio proposto avverso il silenzio formatosi sull’istanza stessa. In tale evenienza, il giudice dichiara l’estinzione della controversia e provvede sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione in caso di prognosi favorevole sull’esito del ricorso. La compensazione delle spese di lite non esclude, pertanto, l’obbligo dell’amministrazione di rimborsare il contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’istanza di accesso agli atti presentata via PEC in data 09/02/2026, chiedeva il rilascio di documenti funzionali all’eventuale proposizione di un’azione giudiziaria. Avverso il silenzio formatosi sull’istanza, proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, domandando sia la declaratoria di illegittimità del silenzio sia il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l’accesso e l’esibizione della documentazione richiesta. Si costituiva in giudizio la società resistente.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva al rilascio dei documenti oggetto dell’istanza di accesso. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 20 luglio 2026, chiedeva pertanto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’intervenuto rilascio della documentazione oggetto dell’istanza di accesso ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione, rendendo necessaria la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pronuncia si fonda sul principio secondo cui, nel giudizio di accesso, l’esibizione tardiva dei documenti da parte dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, privando di consistenza attuale l’originaria contestazione del silenzio serbato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, considerato il complessivo andamento della vicenda contenziosa e la documentazione depositata in atti.
Ferma la compensazione, il Collegio pone tuttavia il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La scelta si giustifica per la prognosi favorevole sull’esito del ricorso, fondata sulla circostanza che il diritto all’accesso è stato riconosciuto e soddisfatto solo a seguito dell’iniziativa giudiziaria. La parte che ha agito per vedere tutelata la propria posizione non può, pertanto, subire le conseguenze economiche di un contenzioso reso necessario dall’inerzia dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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