Revoca della sospensione condizionale in appello richiede specifica motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 41772 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può revocare, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, pure in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Tale potere non è però esercitabile in modo automatico: il provvedimento di revoca presuppone una valutazione sulla sussistenza degli elementi in base ai quali il beneficio deve essere revocato e richiede una specifica motivazione. La revoca disposta nel dispositivo, senza alcuna indicazione delle relative ragioni, è affetta da omessa motivazione e impone l’annullamento della sentenza sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 30 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità di otto imputati per una pluralità di reati, tra cui furto aggravato, truffa, ricettazione e illeciti in materia di gestione di rifiuti ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Nel dispositivo la Corte territoriale revocava la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado a uno dei condannati, senza che il pubblico ministero avesse proposto appello.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati. Il ricorrente destinatario della revoca censurava, tra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius e l’omessa motivazione sul punto, non essendo stata indicata alcuna ragione a sostegno della revoca.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha scrutinato i ricorsi distinguendo le posizioni. Sette di essi sono stati dichiarati inammissibili, per la loro natura meramente fattuale e per la richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di prova attiene al merito e resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Quanto alla identificazione degli imputati mediante immagini registrate, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento effettuato da un operatore di polizia giudiziaria tramite la visione di riprese di telecamere di sicurezza costituisce prova atipica, sulla quale è ammissibile la testimonianza dello stesso operatore. Del pari infondate sono state ritenute le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti patrimoniali: la Corte ha confermato che integra il furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non la truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo, ne chieda la prova e si dia alla fuga a bordo del medesimo, realizzando uno spossessamento invito domino.

Il nucleo del principio affermato riguarda la posizione del ricorrente destinatario della revoca. La Corte ha osservato che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale adottato dal giudice di appello è consentito, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero. Tuttavia, tale potere non può prescindere da una valutazione sulla sussistenza degli elementi che impongono la revoca: la Corte territoriale non ha motivato nella parte dedicata alla posizione del ricorrente, limitandosi a disporre la revoca nel dispositivo.

Ne è derivata la declaratoria di fondatezza del primo motivo, con annullamento della sentenza limitatamente alla revoca del beneficio e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Per la restante parte il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con affermazione di responsabilità divenuta irrevocabile. Le richieste delle parti civili sono state rigettate: quelle delle associazioni perché già respinte nei gradi precedenti senza impugnazione; quella del danneggiato perché il difensore non è comparso all’udienza pubblica, non potendosi liquidare le spese in favore della parte civile che si sia limitata a depositare memoria con nota spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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