Revocazione della confisca di prevenzione e prove preesistenti non dedotte (Cass. pen. Sez. V n. 41764 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione prevista dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in quella sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore. La forza maggiore integra un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne non imputabili al prevenuto, e il relativo onere probatorio grava su chi la invoca. In mancanza, la documentazione offerta non costituisce prova nuova e la richiesta revocazione va rigettata.

Il Fatto

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativa al proposto, in ordine al vincolo apposto su una società di cui le terze interessate erano socie uniche. La Corte d’appello di Catania, con decreto dell’8 agosto 2024, aveva confermato quella decisione, escludendo che la documentazione prodotta potesse qualificarsi come prova nuova.

Le terze interessate hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e, in particolare, dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956. Esse sostenevano che i principi delle Sezioni unite sulla prova nuova, elaborati con riguardo all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non fossero estensibili al rimedio disciplinato dalla legge antecedente e che i documenti offerti, mai valutati nel processo originario, dovessero fondare la revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nelle more del giudizio di legittimità, le Sezioni unite, decidendo sulla medesima questione oggetto del ricorso, hanno affermato con sentenza pronunciata il 10 luglio 2025 che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge n. 1423 del 1956 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento che, astrattamente deducibili in quella sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore.

Tale approdo conferma la tesi in diritto sostenuta dalla Corte di merito nel processo di revocazione. Il percorso argomentativo dei ricorrenti, che muoveva dalla supposta autonomia della disciplina anteriore rispetto a quella del 2011, risulta pertanto superato dall’intervento nomofilattico.

La Corte aggiunge che le indicazioni fornite dalle ricorrenti sull’impossibilità di produrre i documenti ritenuti decisivi nel giudizio di appello — cui avevano partecipato in un arco temporale ampio, dal 2015 al 2019 — non integrano una causa di forza maggiore, rimasta in sostanza neppure concretamente invocata.

Il collegio richiama il principio secondo cui di forza maggiore può parlarsi solo in relazione al verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, derivante da cause esterne ai prevenuti non imputabili, con onere probatorio a carico di chi la afferma, come affermato da Sez. I n. 12712 del 28.02.2020.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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