Revoca della sospensione condizionale in appello preclusa d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 9957 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d’appello non può revocare d’ufficio il beneficio concesso in primo grado. Il potere di revoca è precluso dal principio devolutivo e dalla tassatività delle ipotesi derogatorie tipizzate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che non contemplano la revoca del beneficio tra i casi di riformatio in melius officiosa. Ne consegue che la Corte territoriale, in difetto di impugnazione del pubblico ministero sul punto, statuisce su un capo della decisione in assenza dei presupposti cognitivi, e la relativa statuizione va eliminata con annullamento senza rinvio. Resta fermo che la revoca della sospensione condizionale, in presenza dei presupposti di legge, è riservata al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del delitto di tentata rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e concedendogli il beneficio della sospensione condizionale. Investita dell’appello, la Corte territoriale, in parziale riforma, ha revocato il beneficio e ha confermato nel resto la condanna.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere la Corte disposto la revoca d’ufficio in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto; la qualificazione giuridica della condotta, che a suo avviso andava ricondotta al reato di percosse; la mancanza di motivazione sul concorso del ricorrente nell’asportazione dei beni materialmente posta in essere dal coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che revoca in dubbio la qualificazione giuridica dei fatti: lo ritiene del tutto generico e privo di puntuale confutazione della concorde valutazione dei giudici di merito, fondata sulle precise, reiterate e attendibili dichiarazioni della persona offesa. Il primo giudice aveva ricostruito l’episodio e argomentato sulla credibilità del denunziante e sull’integrazione dei requisiti costitutivi dell’illecito, con argomenti condivisi dalla Corte di merito che ha congruamente contrastato le doglianze difensive.
Il terzo motivo è dichiarato precluso dalla mancata devoluzione in appello. Dall’esame dell’atto di gravame risulta che la difesa aveva formulato doglianze con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, senza svolgere alcuna considerazione sulla partecipazione del ricorrente all’azione delittuosa. Non sussisteva dunque alcun obbligo di motivazione sul punto, né la difesa può dolersene in sede di legittimità.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte richiama i principi declinati dalle Sezioni Unite n. 36460 del 30.05.2024, che, nel dirimere il contrasto sugli spazi operativi riservati al giudice d’appello e a quello dell’esecuzione in materia di revoca della sospensione condizionale, hanno chiarito che al giudice d’appello è precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo e stante la tassatività delle ipotesi derogatorie tipizzate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Avendo la Corte territoriale statuito su un punto della decisione in difetto dei presupposti cognitivi, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla disposta revoca del beneficio, statuizione che viene eliminata, mentre i residui motivi sono dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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