Restituzione nel termine per il ricorso tardivo e riduzione per rito abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 9958 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato perfezionamento del deposito telematico del ricorso per Cassazione, determinato da un disallineamento dei dati identificativi del procedimento presente nel portale e comunicato al difensore solo a termini scaduti, integra la forza maggiore di natura oggettiva che giustifica la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. È pertanto utilmente scrutinabile il ricorso nuovamente presentato dopo la comunicazione dell’errore. Nel giudizio abbreviato la riduzione della pena non può essere inferiore a un terzo e la violazione dell’art. 442 cod. proc. pen. è emendabile dalla Corte di legittimità a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale, aveva riqualificato il delitto originariamente contestato all’imputato nel reato di ricettazione, applicando l’attenuante speciale di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva, e determinava la pena in un anno di reclusione ed euro 400 di multa.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Il deposito telematico, effettuato tempestivamente, veniva rifiutato per incoerenze nei nomi delle parti processuali, riconducibili a un mancato allineamento tra i dati del procedimento di primo grado e quelli d’appello. La comunicazione del rifiuto giungeva a termini ormai scaduti. Il difensore chiedeva quindi di considerare tempestiva l’impugnazione ovvero di essere rimesso in termini, deducendo altresì l’erronea applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale operato una riduzione per il rito inferiore a un terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della tempestività dell’impugnazione. Il difensore aveva depositato il ricorso telematicamente in data 27 luglio 2024, ricevendo comunicazione del mancato perfezionamento della procedura solo il successivo 30 luglio, quando il termine era già scaduto. La causa del rifiuto era ascrivibile a un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento, e non risultava il numero del registro notizie di reato nei registri informatici.

Secondo la Corte, l’inosservanza del termine per impugnare è riconducibile a forza maggiore di natura oggettiva, insuscettibile di essere tempestivamente impedita o rimossa dal difensore. Sussistono dunque i presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso, nuovamente presentato il 31 luglio, deve ritenersi utilmente scrutinabile. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015 e Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015.

Nel merito, l’unico motivo è fondato. La Corte territoriale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito della riqualificazione, ha effettuato una riduzione per il rito inferiore a un terzo. Muovendo dalla pena di mesi quindici di reclusione ed euro 600 di multa, ha irrogato la pena finale di un anno di reclusione ed euro 400 di multa, invece dei dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa che sarebbero derivati dalla corretta applicazione dell’art. 442 cod. proc. pen.

L’errore è emendabile dalla Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sola pena detentiva, rideterminandola in mesi dieci di reclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *