Revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 13427 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi d’ufficio, a prescindere dal fatto che la causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. La revoca è obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale il beneficio è stato concesso, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura. La valutazione di meritevolezza per la concessione del beneficio compete infatti al solo giudice della cognizione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli Nord ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. nei confronti del condannato, in relazione al beneficio concesso con sentenza irrevocabile. La revoca è stata giustificata dalla sopravvenuta condanna a due anni di reclusione per i delitti di atti persecutori e lesioni personali, commessi nel periodo successivo alla irrevocabilità della sentenza che aveva accordato il beneficio.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non potesse revocare il beneficio, poiché la precedente condanna era già nota al giudice di merito che aveva pronunciato la seconda sentenza; questi, quindi, avrebbe dovuto provvedere alla revoca, non potendovi provvedere il giudice dell’esecuzione. Ha inoltre dedotto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la revoca del beneficio è stata correttamente ricondotta alla previsione dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. e che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente contesta il potere del giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale in ragione della conoscenza, da parte del giudice di merito, della precedente condanna.
La Corte ha ribadito il principio per cui la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale il beneficio era stato accordato, anche se il cumulo delle pene rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura. La valutazione di meritevolezza per la concessione del beneficio compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682).
La Corte ha poi richiamato il principio più specifico secondo cui, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza della causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156).
Quanto alla dedotta mancanza di motivazione, la Corte ha osservato che dalla cronologia dei provvedimenti rilevanti, come riportati nell’ordinanza impugnata, risulta l’esatta scansione temporale delle sentenze. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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