Giustizia riparativa: onere di allegazione dell’utilità del programma (Cass. pen. Sez. VI n. 22410 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice di merito che rigetta la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Chi aspira ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha però l’onere di allegare elementi fattuali specifici atti a lumeggiarne l’utilità ai fini della risoluzione delle questioni originate dal reato, nonché, nell’atto di impugnazione, le ragioni denotanti l’interesse a rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dal rigetto, dimostrando la concreta incidenza, sia pure potenziale, della partecipazione sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio. In difetto, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse a impugnare. La concessione delle circostanze attenuanti generiche in appello, anche d’ufficio e a fronte di richiesta tardiva nei motivi nuovi, costituisce potere e non obbligo del giudice.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado per riciclaggio, per aver compiuto, abusando delle funzioni di direttore di un ufficio postale, plurime operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza da peculato di somme sottratte dal coniuge. La sentenza di appello aveva confermato la condanna.
Investita del ricorso, la Corte di cassazione aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati, annullando limitatamente ai fatti commessi fino al 19 giugno 2006 e rinviando per la rideterminazione della pena. In sede rescissoria la Corte d’appello aveva fissato la pena in quattro anni e quindici giorni di reclusione, oltre a 4.100 di multa. Contro tale pronuncia la condannata ha proposto un nuovo ricorso, articolato in due motivi: la preclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche per formazione di giudicato parziale e il rigetto dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa, ritenuta tardiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte ritiene che la pronuncia rescissoria abbia correttamente delimitato il perimetro del giudizio di rinvio, limitato alla rideterminazione della pena per i reati non prescritti, con conseguente preclusione di ogni ulteriore valutazione sulle circostanze attenuanti generiche. Il richiamo a un precedente di legittimità, secondo cui l’annullamento relativo a uno dei reati unificati dalla continuazione impone la complessiva rideterminazione della pena, è giudicato non pertinente: nel caso di specie non si discute di insussistenza di reati, ma di estinzione di alcuni episodi per decorso del termine prescrizionale.
La Corte esclude che la prescrizione di alcune ipotesi di reato giustifichi il minor disvalore delle condotte e la meritevolezza delle attenuanti generiche. La sollecitazione difensiva era peraltro formulata in termini aspecifici, richiamando la mera incensuratezza, di per sé insufficiente ai sensi dell’art. 62-bis, comma 3, cod. pen., e il risarcimento delle persone offese a opera di Poste Italiane.
Quanto al potere ufficioso del giudice d’appello di concedere le attenuanti generiche, la Corte chiarisce che si tratta di un potere, e non di un obbligo, con l’unico limite del dovere di giustificare la scelta sotto il profilo logico-giuridico. Il riferimento è a un proprio precedente in materia, richiamato nella memoria di replica.
Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata erra nel ravvisare preclusioni temporali all’istanza di ammissione alla giustizia riparativa: l’art. 129-bis cod. proc. pen. non prevede alcuna scansione temporale e l’accesso è indipendente dal regime di procedibilità del reato, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5166 del 30.10.2025, dep. 2026. Manca però l’interesse all’impugnazione, sotto un duplice profilo.
Da un lato, chi aspira al programma ha l’onere di allegare elementi fattuali specifici sulla sua utilità rispetto alla risoluzione delle questioni originate dal reato: onere che la ricorrente non ha assolto davanti alla Corte d’appello. Dall’altro, la stessa pronuncia a Sezioni Unite richiede che l’imputato illustri nell’atto di impugnazione le ragioni dell’interesse a rimuovere lo svantaggio processuale, dimostrando la concreta incidenza, sia pure potenziale, della partecipazione sulla procedibilità e sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è sul punto silente; l’eventuale riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno ex art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. sarebbe comunque precluso dal perimetro del giudizio di rinvio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 129-bis c.p.p. – Accesso ai programmi di giustizia riparativa